Novità fiscali · 10 Agosto 2026

Detrazione IVA e registrazione delle fatture: torna il termine di due anni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4 agosto 2026 il decreto legislativo correttivo della riforma fiscale (decreto Omnibus), che riporta a due anni — anziché uno — il termine entro cui imprese e professionisti possono registrare le fatture di acquisto ed esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.

Chi ha partita IVA avrà più tempo per mettere in regola la contabilità degli acquisti. Il decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, il cosiddetto decreto Omnibus, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026, riporta a due anni il termine di decadenza entro cui il soggetto passivo può registrare le fatture di acquisto ed esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. La norma, contenuta nell'articolo 12 del decreto, modifica gli articoli 19 e 25 del Dpr 633/1972 (oltre agli articoli 56 e 88 del Testo unico IVA), superando il termine ridotto a un solo anno che era stato introdotto nel 2017.

Cosa cambia con il decreto Omnibus

Fino a oggi, per effetto dell'articolo 2 del Decreto Legge 50/2017, imprese e professionisti avevano solo un anno di tempo per registrare le fatture di acquisto e detrarre l'IVA relativa a beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio di impresa, arte o professione. Un termine che negli anni si era rivelato troppo stretto per chi gestisce grandi volumi di operazioni. Con il decreto Omnibus il legislatore fa dietrofront e ripristina il termine di due anni, in vigore prima della stretta del 2017.

Perché si torna a due anni: la sentenza della Corte UE

La modifica non nasce da un ripensamento spontaneo, ma recepisce un principio affermato dal Tribunale dell'Unione Europea nella sentenza T-689/24. I giudici europei hanno stabilito che il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti va garantito anche quando la fattura viene ricevuta in un momento successivo all'operazione, purché comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA annuale. Secondo la Corte, negare questa possibilità comprometterebbe i principi di neutralità, proporzionalità ed effettività dell'imposta, cardini del sistema IVA europeo.

Cosa resta da chiarire

Il decreto, pur rappresentando un passo avanti significativo, non risolve tutti i nodi aperti. Resta irrisolto il tema delle fatture a cavallo d'anno: continua infatti a permanere, ai sensi dell'articolo 1 del Dpr 100/1998, la disparità di trattamento tra fatture ricevute nello stesso anno dell'operazione e quelle ricevute a ridosso di fine anno — nonostante la legge delega fiscale avesse ipotizzato di consentire la detrazione anche per le fatture relative all'anno precedente ricevute entro il 15 gennaio successivo. Resta un punto interrogativo anche sull'uso della dichiarazione integrativa nei casi in cui il diritto alla detrazione non sia stato esercitato in tempo: l'istituto sembra utilizzabile solo quando l'omissione sia dovuta a un mero errore.

Cosa cambia in pratica per imprese e professionisti

La maggiore flessibilità del termine è una buona notizia soprattutto per le aziende con un elevato volume di fatture passive, che avranno più margine per completare la registrazione contabile senza il rischio di perdere il diritto alla detrazione. Attenzione però: il termine più ampio non deve tradursi in minore attenzione al ciclo passivo. Anzi, resta essenziale monitorare con rigore la ricezione, la registrazione e la contabilizzazione delle fatture, per evitare che la maggiore elasticità normativa si trasformi in inefficienze amministrative o in errori difficili da correggere a distanza di tempo.

Per chi ha partita IVA, il consiglio operativo è di continuare a registrare le fatture il più vicino possibile al momento della ricezione, anche ora che il margine temporale a disposizione è più ampio: il nuovo termine di due anni va inteso come una rete di sicurezza in più, non come un incentivo a rimandare gli adempimenti contabili.

Hai bisogno di una consulenza personalizzata?

Ogni situazione fiscale è diversa. Scrivimi per capire come questa novità si applica al tuo caso.

Prenota una consulenza