Ultima verifica normativa: 3 settembre 2026.
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2026 sono state definite le modalità operative della nuova liquidazione automatizzata dell'IVA nei casi di omessa dichiarazione annuale. La procedura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, permette al Fisco di determinare l'imposta dovuta senza dover attendere un accertamento ordinario, incrociando i dati già in suo possesso: fatture elettroniche, corrispettivi telematici e comunicazioni delle liquidazioni periodiche.
Di seguito una sintesi di come funziona la nuova procedura, chi riguarda e cosa fare se si riceve una comunicazione.
La norma di riferimento
La base giuridica è l'articolo 1, comma 111, della Legge 23 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che ha introdotto nel Decreto IVA (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) il nuovo articolo 54-bis.1. La norma consente all'Agenzia delle Entrate di procedere alla liquidazione dell'imposta «anche avvalendosi di procedure automatizzate», senza che questo pregiudichi la possibilità di un successivo accertamento ordinario.
Quando si applica: dichiarazione omessa o incompleta
La procedura riguarda due situazioni: la mancata presentazione della dichiarazione IVA annuale nei termini previsti, e la presentazione di una dichiarazione priva dei quadri necessari alla liquidazione dell'imposta (in particolare i quadri relativi alle operazioni attive e passive), che la norma equipara a un'omissione a tutti gli effetti.
Come viene calcolata l'imposta dovuta
In assenza dei dati dichiarativi, l'Agenzia ricostruisce l'imposta a debito utilizzando gli elementi già disponibili nelle proprie banche dati: le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite Sistema di Interscambio, i corrispettivi telematici trasmessi, i dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) e i versamenti periodici già effettuati nel corso dell'anno, che vengono scomputati dall'importo finale.
Un aspetto rilevante riguarda il credito IVA maturato nell'anno precedente: se non risulta già utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso, non viene automaticamente scomputato dalla liquidazione. Per le somme richieste con questa procedura, inoltre, è esclusa la compensazione «orizzontale» con crediti relativi a tributi diversi dall'IVA.
Comunicazione al contribuente e termine per rispondere
L'esito della liquidazione viene comunicato al contribuente tramite PEC, all'indirizzo risultante da INI-PEC o dal domicilio digitale, oppure con raccomandata in caso di indirizzo non disponibile; l'esito è consultabile anche nel Cassetto fiscale.
Dalla data di comunicazione decorrono 60 giorni entro i quali è possibile segnalare dati non considerati o valutati erroneamente dall'Agenzia, fornire chiarimenti a supporto della propria posizione, oppure versare quanto richiesto beneficiando della riduzione della sanzione.
Le sanzioni previste
La sanzione ordinaria per omessa dichiarazione IVA, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, è pari al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se il pagamento avviene entro i 60 giorni dalla comunicazione, la sanzione è ridotta a un terzo (40% dell'imposta). Trascorso tale termine, la riduzione non è più applicabile.
Cosa succede se non si risponde
In assenza di riscontro entro i 60 giorni, o se i chiarimenti forniti non vengono ritenuti validi, le somme dovute vengono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 602/1973, con conseguente avvio della fase di riscossione.
Termini di liquidazione
L'Agenzia può attivare questa procedura entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata: un termine più ampio rispetto ai cinque anni previsti per l'accertamento ordinario delle dichiarazioni regolarmente trasmesse.
Cosa fare in caso di omissione
Chi si accorge di non aver presentato la dichiarazione IVA, o di averla presentata senza i quadri necessari, dovrebbe verificare quanto prima la propria posizione, prima di ricevere una comunicazione dall'Agenzia: intervenire spontaneamente, quando ancora possibile, consente di gestire la regolarizzazione con maggiore margine rispetto ai tempi stretti della procedura automatizzata. In caso di dubbi sulla propria situazione dichiarativa, è opportuno rivolgersi a un commercialista per una verifica puntuale.
Fonti:
- Legge 23 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 111
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis.1
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2026
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 5, comma 1
Autore: Luca Pirozzi, Dottore Commercialista — Albo di Napoli, Sez. A n. 6373.
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