Il regime forfettario resta accessibile solo a chi non supera, nell'anno precedente, ricavi o compensi per 85.000 euro. Due risposte recenti dell'Agenzia delle Entrate chiariscono come si applica questo limite in due situazioni pratiche: quando si incassano per errore somme non dovute e quando si aderisce a un contratto di rete tra professionisti.
Compensi incassati per errore e poi restituiti: non contano per la soglia
Con la Risposta n. 68 del 6 marzo 2026, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un professionista in regime forfettario che nel 2024 aveva ricevuto compensi più elevati del dovuto, a causa di un errore di inquadramento imputabile all'amministrazione committente. L'errore è emerso solo nel 2025, quando le somme non dovute sono state quantificate e restituite, in parte con bonifico e in parte tramite trattenute sui compensi successivi.
L'Agenzia ha chiarito che le somme percepite per errore e successivamente restituite non concorrono a formare il limite di 85.000 euro. Se il superamento della soglia dipende esclusivamente da questi importi, il contribuente può continuare ad applicare il regime forfettario anche nell'anno successivo. Per recuperare l'imposta sostitutiva versata in eccesso sulle somme poi restituite, l'Agenzia indica due strade alternative: presentare una dichiarazione integrativa, rideterminando il reddito forfettario sui soli compensi effettivamente spettanti, oppure presentare un'istanza di rimborso, allegando la documentazione che prova l'errore e la restituzione.
Contratto di rete tra professionisti: non è causa di esclusione
Con la Risposta n. 24 del 9 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate si è invece pronunciata sul caso di un professionista che intendeva aderire a un contratto di rete "puro" tra colleghi, privo di attività economica autonoma della rete stessa. Il dubbio riguardava una delle cause di esclusione dal regime forfettario, quella legata alla frammentazione dell'attività professionale.
L'Agenzia ha chiarito che la partecipazione a una rete-contratto di questo tipo non costituisce, di per sé, causa ostativa al regime forfettario, perché non determina una frammentazione dell'attività riconducibile alle fattispecie previste dalla legge. Resta però necessario verificare, caso per caso, che la rete non configuri di fatto una società tra i partecipanti: in tal caso il regime forfettario non sarebbe applicabile.
In sintesi: entrambe le risposte confermano un approccio sostanziale dell'Agenzia delle Entrate, che guarda alla reale natura economica delle somme percepite e della collaborazione professionale, non al solo dato formale. Chi si trova in una situazione simile — superamento apparente della soglia per errori altrui, o dubbi su un contratto di rete — dovrebbe verificare la propria posizione prima di dichiarare l'uscita dal regime forfettario.
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