Quando scatta l'uscita
Le soglie si verificano sui ricavi e compensi incassati nell'anno, cioè con il criterio di cassa.
- Ricavi tra 85.000 e 100.000 euro: l'anno si chiude nel forfettario e l'uscita scatta dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- Ricavi oltre 100.000 euro: l'uscita è immediata, già nell'anno in cui si supera la soglia. Vediamo più avanti cosa significa in pratica.
- Altre cause: si esce anche quando viene meno uno dei requisiti o si verifica una causa di esclusione, ad esempio spese per lavoro dipendente oltre 20.000 euro o redditi di lavoro dipendente oltre il limite previsto, che è di 35.000 euro per il 2025 e il 2026. In questi casi l'uscita scatta dall'anno successivo a quello in cui la condizione si è verificata.
Le soglie e le cause di esclusione sono spiegate nella guida sul regime forfettario 2026.
Oltre i 100.000 euro in corso d'anno: cosa succede davvero
È il caso più delicato, perché il cambio di regime avviene a metà anno. L'Agenzia delle Entrate distingue tra IVA e imposte sui redditi, con effetti diversi.
Ai fini IVA: dalla fattura che fa superare la soglia
Conta il momento dell'incasso che porta i compensi oltre i 100.000 euro. La fattura relativa a quell'incasso e tutte quelle emesse dopo devono esporre l'IVA. Se la fattura era stata emessa prima dell'incasso, senza IVA, va integrata con una nota di debito per l'imposta. Da quel momento si istituiscono i registri IVA. Le fatture emesse senza IVA prima di quell'incasso non vanno rettificate.
Ai fini delle imposte sui redditi: dall'inizio dell'anno
Per le imposte sui redditi, invece, chi supera i 100.000 euro rientra nel regime ordinario sin dall'inizio dell'anno. Il reddito di tutto l'anno si determina con le regole ordinarie, ricavi meno costi, e va ricostruita la contabilità dal 1° gennaio. Per questo conviene raccogliere da subito tutti i documenti di spesa dell'anno, anche quelli che nel forfettario sembravano irrilevanti.
Per i professionisti: le ritenute d'acconto
La ritenuta d'acconto si applica al compenso il cui incasso fa superare la soglia e a quelli successivi, non a quelli incassati prima. Analogamente, il professionista diventa sostituto d'imposta per i pagamenti che effettua dopo il superamento del limite.
Cosa cambia concretamente
- IVA: si applica l'IVA sulle fatture emesse e si detrae quella sugli acquisti, con liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) e dichiarazione annuale.
- Imposte sui redditi: dall'imposta sostitutiva del 15% (o del 5%) si passa all'IRPEF a scaglioni e alle addizionali, calcolate sul reddito effettivo: ricavi meno costi documentati.
- Contabilità: si tengono i registri IVA e, a seconda del volume di affari, la contabilità semplificata o ordinaria.
- ISA: si rientra nell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, da cui il forfettario è escluso. Questo apre anche la possibilità di valutare il concordato preventivo biennale negli anni successivi.
- Ritenute: i professionisti subiscono la ritenuta d'acconto sui compensi dai clienti sostituti d'imposta.
L'anno di passaggio: le regole transitorie
La rettifica dell'IVA sugli acquisti
Nel forfettario l'IVA sugli acquisti non si detrae. Al passaggio al regime ordinario la legge consente di recuperarne una parte con la rettifica della detrazione prevista dall'articolo 19-bis2 del DPR n. 633/1972. Riguarda:
- i beni e i servizi non ancora ceduti o utilizzati al termine dell'ultimo anno di forfettario, come le rimanenze di magazzino;
- i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, se non sono trascorsi cinque anni dalla loro entrata in funzione, o dieci anni per i fabbricati.
La rettifica si effettua in un'unica soluzione nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie. Per chi ha un magazzino, come un e-commerce, può valere una cifra significativa: conviene fare l'inventario al 31 dicembre dell'ultimo anno di forfettario.
Ricavi e costi a cavallo dei due regimi
La legge prevede regole transitorie per evitare che lo stesso ricavo sia tassato due volte, o mai (articolo 1, commi da 72 a 75, della legge n. 190/2014, trasferiti dal 2027 nel nuovo Testo unico). In sintesi: i ricavi già tassati nel forfettario perché incassati non si tassano di nuovo nel regime ordinario; quelli non ancora incassati alla fine del forfettario si tassano quando diventano rilevanti con le regole ordinarie. I costi già sostenuti nel periodo di forfettario non si deducono di nuovo.
Gli acconti
Nel primo anno di regime ordinario gli acconti IRPEF si calcolano su un'imposta diversa da quella dell'anno precedente. Il calcolo con il metodo storico può risultare molto basso o non coerente con il reddito atteso: va valutato con il commercialista, per evitare un saldo pesante l'anno dopo.
Un esempio pratico
Un professionista forfettario incassa compensi in modo regolare durante l'anno. Due scenari:
| Scenario | Cosa succede |
|---|---|
| Chiude l'anno con 92.000 euro incassati | Resta forfettario per tutto l'anno. Dal 1° gennaio successivo applica il regime ordinario: IVA in fattura, registri, IRPEF a scaglioni. |
| A ottobre incassa una fattura che porta il totale a 104.000 euro | Quella fattura (con nota di debito se era già stata emessa senza IVA) e tutte le successive hanno l'IVA. Le fatture precedenti restano senza IVA. Ai fini delle imposte sui redditi, l'intero anno si determina con le regole ordinarie, quindi servono i costi documentati dal 1° gennaio. |
Si può tornare al forfettario?
Sì. Chi è uscito per superamento delle soglie può rientrare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui torna nei requisiti: ricavi o compensi dell'anno precedente non superiori a 85.000 euro e nessuna causa di esclusione. Chi invece ha scelto volontariamente il regime ordinario resta vincolato a quella scelta per almeno un triennio.
Anche il rientro ha effetti di transizione: le rimanenze e i beni acquistati nel regime ordinario richiedono una rettifica dell'IVA detratta, questa volta a sfavore. Va pianificato, non improvvisato.
Conviene uscire volontariamente?
Quando l'uscita è dovuta per superamento delle soglie, non è una scelta. Ma chi ha costi elevati può valutare di passare al regime ordinario prima di esservi costretto. Il forfettario calcola il reddito con un coefficiente fisso: per un professionista il 78% dei ricavi, quindi come se i costi fossero il 22%. Se i costi effettivi sono molto più alti, ad esempio collaboratori, affitti o macchinari, il regime ordinario può risultare più conveniente anche a parità di ricavi, nonostante l'IRPEF a scaglioni. Con pochi costi, invece, il carico complessivo tende ad aumentare rispetto all'imposta sostitutiva. Il calcolatore del forfettario aiuta a fare una prima stima.
Domande frequenti
Se supero 85.000 euro di ricavi, esco subito dal forfettario?
No. Se i ricavi o compensi incassati nell'anno restano tra 85.000 e 100.000 euro, l'anno si chiude nel forfettario e l'uscita scatta dal 1° gennaio successivo. Solo oltre i 100.000 euro l'uscita è immediata.
Se supero i 100.000 euro devo rifare le fatture già emesse?
No. Le fatture emesse senza IVA prima dell'incasso che fa superare la soglia restano valide. L'IVA va applicata dalla fattura il cui incasso determina il superamento e su tutte le successive; se quella fattura era già stata emessa senza IVA, si integra con una nota di debito per l'imposta.
Quante tasse pago in più passando al regime ordinario?
Dipende soprattutto dai costi. Nel forfettario il reddito si calcola con un coefficiente fisso e si paga un'imposta sostitutiva del 15% o del 5%; nel regime ordinario si paga l'IRPEF a scaglioni sul reddito effettivo, ricavi meno costi, più l'IVA da gestire. Con pochi costi il carico di solito aumenta; con costi elevati la differenza si riduce e in alcuni casi si inverte.
Posso tornare al regime forfettario dopo essere passato all'ordinario?
Sì, dall'anno successivo a quello in cui rientri di nuovo nei requisiti: ricavi o compensi dell'anno precedente non superiori a 85.000 euro e nessuna causa di esclusione. Chi invece è uscito per scelta, optando per il regime ordinario, resta vincolato a quella scelta per almeno un triennio.
Cosa cambia dal 2027 per il forfettario?
Dal 1° gennaio 2027 le regole del forfettario si trovano nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (decreto legislativo n. 117/2026, articoli da 232 a 243), che riordina la disciplina della legge n. 190/2014 senza cambiarla nella sostanza. Per il 2026 restano applicabili le norme della legge n. 190/2014.
Fonti ufficiali
- Agenzia delle Entrate, Regime forfetario: conseguenze della fuoriuscita (rettifica dell'IVA, superamento dei 100.000 euro in corso d'anno, ritenute).
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89, disciplina del regime forfetario applicabile fino al 31 dicembre 2026, su Normattiva.
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, articoli da 232 a 243, applicabile dal 1° gennaio 2027 (FiscoOggi, 6 luglio 2026).
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 19-bis2, rettifica della detrazione.
Ultima verifica normativa: 20 ottobre 2026. Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità divulgativa e non sostituiscono una valutazione professionale sul caso concreto.
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