Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, un'arte o una professione di dimensioni contenute. In cambio di regole più semplici, chi lo applica rinuncia a dedurre i costi effettivi: il reddito viene determinato in modo forfettario, applicando ai ricavi incassati una percentuale fissa stabilita dalla legge in base all'attività svolta.
È il regime con cui inizia la grande maggioranza delle nuove partite IVA italiane, ed è spesso — ma non sempre — la scelta più conveniente. Questa guida spiega in modo completo come funziona nel 2026: chi può accedervi, chi ne è escluso, come si calcola concretamente quanto si paga tra imposta e contributi, quando conviene davvero e quando invece è il caso di valutare il regime ordinario.
- Che cos'è e a chi si rivolge
- I requisiti di accesso nel 2026
- Le cause di esclusione
- Il coefficiente di redditività
- Calcolatore per codice ATECO
- L'imposta sostitutiva: 15% e 5%
- I contributi previdenziali
- Fatture, IVA e adempimenti
- Se superi 85.000 o 100.000 euro
- Quando il forfettario non conviene
- Come si entra e come si esce
- Gli errori più frequenti
- Domande frequenti
Che cos'è il regime forfettario e a chi si rivolge
Il regime forfettario è stato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (commi da 54 a 89) e da allora è stato più volte modificato, da ultimo nella soglia di reddito da lavoro dipendente rilevante ai fini dell'accesso. Si rivolge esclusivamente alle persone fisiche: possono applicarlo le ditte individuali e i lavoratori autonomi, non le società di capitali né le società di persone.
Le tre caratteristiche che lo distinguono da tutti gli altri regimi sono queste:
- Il reddito è forfettizzato. Non si sommano i ricavi e si sottraggono i costi: si prende l'incassato e lo si moltiplica per un coefficiente di redditività fissato per legge. Tutto il resto — affitti, carburante, attrezzatura, consulenze — resta fuori dal calcolo.
- Si paga un'unica imposta sostitutiva. Un'aliquota del 15%, ridotta al 5% nei primi cinque anni di una nuova attività, sostituisce IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale.
- Gli adempimenti sono ridotti. Niente IVA in fattura, niente liquidazioni periodiche, niente dichiarazione IVA, niente esterometro per le operazioni transitate dal Sistema di Interscambio, esclusione dagli ISA, contabilità di fatto ridotta alla numerazione e conservazione dei documenti.
Il criterio con cui si contano i ricavi è quello di cassa: rileva ciò che è stato effettivamente incassato nell'anno solare, non ciò che è stato fatturato. Una fattura emessa il 20 dicembre e incassata a gennaio concorre al reddito dell'anno successivo. È un dettaglio che ha effetti concreti quando ci si avvicina alle soglie.
I requisiti di accesso nel 2026
Per applicare il regime forfettario nel 2026 occorre che nell'anno precedente (il 2025) si siano verificate contemporaneamente due condizioni:
- ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro. Se si esercitano più attività con codici ATECO diversi, si considera la somma dei ricavi e dei compensi di tutte le attività;
- spese complessive non superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.
Attività iniziata in corso d'anno. Il limite degli 85.000 euro va ragguagliato ai giorni di effettiva attività. Chi apre la partita IVA il 1° luglio ha di fatto un tetto di circa 42.700 euro per quel primo anno: superarlo significa uscire dal regime dall'anno successivo, anche se il totale incassato è ben inferiore a 85.000 euro.
Chi inizia un'attività può accedere al forfettario dichiarando, nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, di presumere la sussistenza dei requisiti. Non serve alcuna opzione né alcuna comunicazione preventiva ulteriore: il forfettario è un regime naturale, si applica se ci sono i presupposti e non si è esercitata l'opzione per il regime ordinario.
Le cause di esclusione
Anche rispettando i due limiti sopra, il regime resta precluso a chi ricade in una delle cause di esclusione previste dal comma 57 della legge 190/2014. Sono queste le più rilevanti nella pratica:
- Regimi speciali IVA o forfetari di determinazione del reddito. Rientrano qui, ad esempio, l'agricoltura e le attività connesse, la vendita di sali e tabacchi, l'editoria, le agenzie di viaggio, i rivenditori di beni usati con il regime del margine.
- Non residenti, salvo chi risiede in uno Stato UE o SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni e produce in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
- Cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi svolte in via esclusiva o prevalente.
- Partecipazioni societarie. È escluso chi partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure chi controlla, direttamente o indirettamente, una S.r.l. o un'associazione in partecipazione che esercita attività economicamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
- Prevalenza verso l'ex datore di lavoro. È escluso chi svolge l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro, o lo erano nei due precedenti periodi d'imposta, o nei confronti di soggetti a essi riconducibili. Fa eccezione chi avvia l'attività dopo il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni.
- Redditi da lavoro dipendente o assimilati oltre soglia. È escluso chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (compresa la pensione) superiori a 30.000 euro. Per gli anni 2025 e 2026 la soglia è elevata a 35.000 euro. La verifica non va effettuata se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell'anno precedente, sempre che nello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto.
La soglia dei 35.000 euro è una proroga, non una regola stabile. È stata introdotta per il 2025 e confermata per il 2026 dalla legge di bilancio (legge 30 dicembre 2025, n. 199). In assenza di ulteriori interventi, dal 2027 il limite tornerebbe a 30.000 euro. Chi lavora come dipendente e affianca una piccola partita IVA farebbe bene a tenerne conto nella programmazione.
Un chiarimento utile: la partecipazione in una S.r.l. esclude dal regime solo se ricorrono entrambe le condizioni, cioè il controllo diretto o indiretto e la riconducibilità dell'attività della società a quella svolta individualmente. Una quota di minoranza in una società che opera in un settore del tutto diverso, di per sé, non impedisce il forfettario. È però una verifica che va fatta con attenzione, perché il concetto di controllo indiretto comprende anche le partecipazioni dei familiari.
Il coefficiente di redditività: come si determina il reddito
Il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi o compensi incassati nell'anno il coefficiente di redditività previsto per il gruppo di settore in cui rientra l'attività, individuato in base al codice ATECO. La tabella è quella dell'Allegato 4 alla legge 190/2014, nella versione sostituita dall'Allegato 2 alla legge 145/2018.
| Gruppo di settore | Codici attività ATECO | Coefficiente |
|---|---|---|
| Industrie alimentari e delle bevande | 10 – 11 | 40% |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9 | 40% |
| Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
| Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari | 41 – 42 – 43 – 68 | 86% |
| Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
| Servizi di alloggio e di ristorazione | 55 – 56 | 40% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi | 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88 | 78% |
| Altre attività economiche | tutti i restanti codici (01-03, 05-09, 12-33, 35, 36-39, 49-53, 58-63, 77-82, 84, 90-96, 97-98, 99) | 67% |
Il coefficiente è la vera differenza tra un'attività e l'altra. A parità di 40.000 euro incassati, un intermediario del commercio con coefficiente 62% dichiara 24.800 euro di reddito, mentre un impiantista con coefficiente 86% ne dichiara 34.400: quasi diecimila euro in più di base imponibile, su cui si calcolano sia l'imposta sia i contributi.
Un punto che genera confusione riguarda la nuova classificazione ATECO 2025, in vigore dal 2025 in sostituzione della ATECO 2007. La tabella dei coefficienti è ancora quella costruita sulla vecchia classificazione: finché non sarà aggiornata, il coefficiente si individua riconducendo il proprio codice al gruppo di settore corrispondente. Nella maggior parte dei casi la corrispondenza è immediata perché le divisioni non sono cambiate, ma per alcune attività riclassificate è opportuno un controllo puntuale. Se hai dubbi sul tuo codice, la guida sul codice ATECO spiega come verificare la corrispondenza tra vecchia e nuova classificazione.
Se si esercitano più attività con coefficienti diversi, il reddito si determina applicando a ciascun gruppo di ricavi il coefficiente che gli compete, e i risultati si sommano.
Calcolatore: quanto pagherai davvero
Il calcolatore che segue parte dal codice ATECO, individua il coefficiente di redditività, determina il reddito imponibile e stima imposta sostitutiva, contributi previdenziali e reddito netto. È uno strumento di orientamento: i valori reali dipendono da elementi personali che una pagina web non può conoscere.
Calcolatore regime forfettario 2026
Digita il codice: il coefficiente viene individuato in automatico.
Il calcolatore lavora interamente nel tuo browser: nessun dato inserito viene inviato, salvato o trasmesso.
L'imposta sostitutiva: quando è 15% e quando 5%
Sul reddito imponibile, al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati, si applica un'imposta sostitutiva del 15%. Sostituisce l'IRPEF e le addizionali regionale e comunale, e si versa con le stesse scadenze e le stesse regole di acconto e saldo previste per l'IRPEF.
L'aliquota scende al 5% per i primi cinque periodi d'imposta in presenza di tutte queste condizioni:
- non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- che l'attività non costituisca in alcun modo mera prosecuzione di un'altra svolta in precedenza come lavoro dipendente o autonomo (escluso il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni);
- che, in caso di prosecuzione di un'attività svolta da un altro soggetto, i ricavi del periodo d'imposta precedente non superino il limite di accesso al regime.
I cinque anni si contano dal periodo d'imposta di inizio attività, non dai dodici mesi: chi apre a novembre 2026 "consuma" il primo dei cinque anni con due soli mesi di attività. È un elemento da considerare quando si sceglie la data di apertura.
La deduzione dei contributi. Dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati nell'anno, compresi quelli corrisposti per i collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico. L'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Rileva il versamento, non la competenza: i contributi pagati a giugno 2026 riducono il reddito 2026 anche se si riferiscono al 2025.
I contributi previdenziali: la voce che pesa di più
Nella percezione comune il forfettario è "il regime al 15%". Nella realtà dei conti, per la maggior parte dei contribuenti la voce più pesante non è l'imposta ma il contributo previdenziale. Le situazioni possibili sono tre.
Professionisti senza cassa: Gestione separata INPS
Chi svolge un'attività professionale non coperta da una cassa privata si iscrive alla Gestione separata. Per il 2026 l'aliquota è del 26,07% (25% ai fini pensionistici più le aliquote aggiuntive per maternità, malattia e ISCRO), che scende al 24% per chi è già iscritto a un'altra forma di previdenza obbligatoria o è titolare di pensione. Il contributo si calcola sul reddito imponibile e non esiste un minimale: se il reddito è basso, il contributo è basso, con la conseguenza che l'anno potrebbe non essere accreditato per intero ai fini pensionistici. Il massimale di reddito per il 2026 è di 122.295 euro.
Artigiani e commercianti: contributi fissi più quota variabile
Chi svolge attività d'impresa si iscrive alla gestione artigiani o commercianti e versa contributi anche in assenza di reddito. Per il 2026 il reddito minimale è di 18.808 euro e i contributi dovuti su di esso ammontano a 4.521,36 euro per gli artigiani e 4.611,64 euro per i commercianti (comprensivi del contributo di maternità di 0,62 euro mensili). Sulla parte di reddito eccedente il minimale si applica il 24% per gli artigiani e il 24,48% per i commercianti — la maggiorazione dello 0,48% finanzia l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale. Il massimale entro il quale sono dovuti i contributi IVS è di 93.707 euro per il 2026.
La riduzione del 35%. Artigiani e commercianti in regime forfettario possono chiedere all'INPS una riduzione del 35% della contribuzione dovuta, prevista dai commi da 77 a 84 della legge 190/2014. È un'agevolazione facoltativa e da richiedere espressamente: la domanda va presentata entro il 28 febbraio per l'anno in corso, oppure alla data di iscrizione per chi inizia l'attività. Chi la ottiene la conserva finché permangono i requisiti, senza dover ripresentare domanda. Va valutata con consapevolezza: riduce l'esborso immediato ma riduce in proporzione anche l'accredito contributivo ai fini pensionistici.
Iscritti a una cassa professionale privata
Avvocati, ingegneri, architetti, medici, commercialisti, consulenti del lavoro, geometri e le altre categorie con cassa privata versano i contributi secondo il regolamento del proprio ente, che stabilisce autonomamente aliquote, contributi minimi soggettivi e integrativi e contributo di maternità. Non si applicano né la Gestione separata né la riduzione del 35%: per questi professionisti l'unico riferimento corretto è la propria cassa.
Fatture, IVA e adempimenti quotidiani
Il forfettario non addebita l'IVA in fattura e non la detrae sugli acquisti. Ne discende che non presenta la dichiarazione IVA, non effettua le liquidazioni periodiche e non trasmette la comunicazione LIPE. Restano però alcuni adempimenti che vanno rispettati.
- Fattura elettronica obbligatoria. Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di emissione tramite Sistema di Interscambio riguarda tutti i forfettari, senza più alcuna soglia di esonero. Se il tema è nuovo, la guida sulla fatturazione elettronica ne spiega il funzionamento passo per passo.
- Imposta di bollo. Sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro va assolta l'imposta di bollo di 2 euro. Nella fattura elettronica si valorizza l'apposito campo e il versamento avviene trimestralmente tramite il portale Fatture e Corrispettivi.
- Nessuna ritenuta d'acconto. I compensi del forfettario non sono soggetti a ritenuta: in fattura si inserisce la dicitura che ne dà atto e il cliente non opera alcuna trattenuta. Specularmente, il forfettario non è sostituto d'imposta salvo i casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio i redditi di lavoro dipendente erogati ai propri dipendenti).
- Operazioni con l'estero. Il forfettario che acquista servizi da un fornitore UE o extra UE deve applicare il reverse charge e versare l'IVA, e per gli acquisti intracomunitari di beni oltre 10.000 euro annui deve iscriversi al VIES e presentare gli elenchi INTRASTAT. È l'ambito in cui si concentrano gli errori più costosi.
- Conservazione dei documenti. Le fatture emesse e ricevute vanno numerate e conservate a norma per i termini di legge, anche in assenza di contabilità ordinaria.
Se superi 85.000 o 100.000 euro
Le due soglie hanno effetti profondamente diversi ed è importante non confonderle.
- Tra 85.000 e 100.000 euro. Si conclude l'anno in regime forfettario e si esce dall'anno successivo. L'IVA non va applicata sulle operazioni dell'anno in corso.
- Oltre 100.000 euro. L'uscita è immediata, nello stesso anno in cui la soglia viene superata. L'IVA è dovuta a partire dall'operazione che determina lo sforamento, e il reddito dell'intero anno viene tassato secondo le regole ordinarie IRPEF.
Lo sforamento oltre i 100.000 euro è la situazione più delicata, perché obbliga a riorganizzare in corsa fatturazione, registri e liquidazioni. Chi si avvicina alla soglia dovrebbe monitorare l'incassato mese per mese e valutare, dove legittimamente possibile, la tempistica degli incassi. Il passaggio è trattato nel dettaglio nella guida sul passaggio da forfettario a regime ordinario.
Quando il forfettario non conviene
Il forfettario conviene quando i costi reali dell'attività sono inferiori alla quota che la legge forfettizza. Un consulente con coefficiente 78% ha una forfettizzazione dei costi del 22%: se spende meno di 22 euro ogni 100 incassati, il regime lo avvantaggia; se spende di più, sta pagando imposte su un reddito che non ha prodotto.
Ci sono almeno quattro situazioni in cui vale la pena fare due conti prima di scegliere:
- Costi elevati e documentati. Attività con affitti di locali, personale, magazzino, attrezzature o mezzi hanno spesso un'incidenza di costi superiore alla forfettizzazione, in particolare nel commercio al dettaglio e nella ristorazione, dove il coefficiente del 40% presuppone costi pari al 60% dei ricavi ma i margini reali possono essere ancora più sottili.
- Detrazioni e deduzioni personali importanti. Nel forfettario non si utilizzano le detrazioni per spese mediche, ristrutturazioni, interessi sul mutuo, familiari a carico, se non si dispone di altri redditi soggetti a IRPEF su cui farle valere. Chi ha un bonus edilizio in corso o carichi di famiglia rilevanti può perdere più di quanto risparmi.
- Investimenti iniziali consistenti. Chi apre un'attività acquistando beni strumentali significativi nel forfettario non li ammortizza né detrae l'IVA su di essi. In fase di avvio il regime ordinario può risultare più efficiente, salvo poi valutare il passaggio.
- Perdite fiscali. Il forfettario non consente di riportare perdite a nuovo secondo le regole ordinarie. Un'attività che prevede risultati negativi nei primi anni perde questo scudo.
La convenienza, quindi, non si decide guardando l'aliquota. Si decide simulando i due scenari con i numeri reali dell'attività — ricavi attesi, costi attesi, contributi, situazione familiare — e confrontando il netto finale.
Come si entra e come si esce
Il forfettario è un regime naturale: chi ha i requisiti lo applica senza opzione. Chi apre la partita IVA lo segnala nel modello di inizio attività; chi è già in attività e matura i requisiti vi rientra dall'anno successivo semplicemente comportandosi di conseguenza, senza comunicazioni preventive.
Si esce in tre modi:
- Per legge, quando viene meno un requisito o si verifica una causa di esclusione: dall'anno successivo, o dallo stesso anno in caso di superamento dei 100.000 euro.
- Per opzione, scegliendo il regime ordinario. L'opzione vincola per almeno tre anni e si comunica nella dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è iniziato ad applicare il regime scelto. Il comportamento concludente — addebitare l'IVA in fattura e detrarla — è ciò che concretizza la scelta.
- Per cessazione dell'attività.
L'uscita comporta la rettifica della detrazione IVA sui beni e servizi esistenti a quella data e l'ingresso negli adempimenti ordinari: registri, liquidazioni, dichiarazione IVA, ISA, ritenute.
Gli errori più frequenti
- Confondere fatturato e incassato. Il limite si misura sugli incassi dell'anno, non sulle fatture emesse. È il primo controllo da fare a dicembre.
- Dimenticare il ragguaglio ad anno nel primo anno di attività.
- Non considerare i contributi nel calcolo del carico complessivo. Un artigiano con 30.000 euro di incassi paga un'imposta modesta ma versa comunque i contributi fissi: ragionare solo sull'aliquota porta a stime irrealistiche.
- Non chiedere la riduzione del 35% entro il 28 febbraio, per chi ha valutato che sia la scelta giusta.
- Trascurare il reverse charge sui servizi esteri — abbonamenti software, pubblicità online, commissioni di marketplace: sono acquisti di servizi UE che generano obblighi di integrazione e versamento IVA.
- Sottovalutare la causa di esclusione legata all'ex datore di lavoro, che riguarda anche i due periodi d'imposta precedenti.
- Non versare gli acconti. L'imposta sostitutiva segue le regole IRPEF in materia di acconto: il secondo anno si versano saldo e acconto insieme, con un esborso che raddoppia rispetto alle attese.
Domande frequenti
Qual è il limite di ricavi del regime forfettario nel 2026?
Il limite è di 85.000 euro di ricavi o compensi percepiti nell'anno precedente, ragguagliati ad anno se l'attività è iniziata in corso d'anno. Se si superano gli 85.000 euro ma non i 100.000 si esce dal regime dall'anno successivo; oltre i 100.000 euro l'uscita è immediata, nello stesso anno, con applicazione dell'IVA a partire dall'operazione che determina lo sforamento.
Quanto si paga davvero con il regime forfettario?
Si paga un'imposta sostitutiva del 15% — 5% per i primi cinque anni di una nuova attività, se ricorrono i requisiti — calcolata sul reddito imponibile, cioè sui ricavi moltiplicati per il coefficiente di redditività del proprio codice ATECO e diminuiti dei contributi previdenziali obbligatori versati. Al carico fiscale vanno sommati i contributi INPS o di cassa, che in molti casi pesano più dell'imposta stessa.
Come si calcola il reddito imponibile nel forfettario?
Si applica all'ammontare dei ricavi o compensi incassati nell'anno il coefficiente di redditività previsto per il gruppo di settore dell'attività, compreso tra il 40% e l'86%. Dal risultato si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati nell'anno. I costi effettivi dell'attività non sono deducibili: la loro incidenza è già considerata in modo forfettario dal coefficiente.
Chi non può accedere al regime forfettario?
Sono esclusi, tra gli altri, chi si avvale di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito, i non residenti che non producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo, chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari o controlla una S.r.l. che svolge attività riconducibili alla propria, chi fattura in via prevalente al proprio datore di lavoro attuale o degli ultimi due periodi d'imposta, e chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, soglia elevata a 35.000 euro per gli anni 2025 e 2026.
Il forfettario conviene sempre?
No. Conviene quando i costi reali dell'attività sono inferiori alla quota forfettizzata dalla legge. Se si sostengono costi elevati e documentati, o se si hanno detrazioni e deduzioni personali rilevanti che nel forfettario restano inutilizzate, il regime ordinario può risultare più conveniente. La valutazione va fatta caso per caso, simulando entrambi gli scenari.
I forfettari devono emettere fattura elettronica?
Sì. Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio riguarda tutti i contribuenti in regime forfettario, senza più alcuna soglia di esonero.
Nel forfettario si applica la ritenuta d'acconto?
No. I ricavi e i compensi dei contribuenti forfettari non sono soggetti a ritenuta d'acconto: in fattura va inserita l'apposita dicitura e il cliente non opera alcuna trattenuta. Il forfettario, dal canto suo, non riveste la qualifica di sostituto d'imposta salvo i casi specifici previsti dalla legge.
Quanto si pagano di contributi INPS in regime forfettario?
Dipende dalla gestione previdenziale. I professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata versano per il 2026 il 26,07% sul reddito imponibile, senza minimale, ridotto al 24% per chi ha già un'altra copertura obbligatoria o è pensionato. Artigiani e commercianti versano contributi fissi sul reddito minimale di 18.808 euro — 4.521,36 euro e 4.611,64 euro rispettivamente per il 2026 — più una quota variabile del 24% o 24,48% sull'eccedenza, con possibilità di chiedere la riduzione del 35%. Chi ha una cassa professionale privata segue il regolamento del proprio ente.
La riduzione contributiva del 35% conviene sempre?
Non necessariamente. Riduce l'esborso immediato di artigiani e commercianti, ma riduce in proporzione anche l'accredito contributivo utile alla pensione. È una scelta che dipende dall'orizzonte previdenziale personale e dagli anni di contribuzione già maturati, e va decisa consapevolmente: la domanda si presenta entro il 28 febbraio dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione.
Posso avere il regime forfettario se lavoro anche come dipendente?
Sì, a condizione che nell'anno precedente i redditi di lavoro dipendente e assimilati non abbiano superato la soglia — 35.000 euro per gli anni 2025 e 2026 — e che l'attività autonoma non sia svolta in via prevalente nei confronti del proprio datore di lavoro attuale o di quello dei due periodi d'imposta precedenti.
Cosa succede se sbaglio il coefficiente di redditività?
Applicare un coefficiente più basso di quello dovuto comporta una dichiarazione infedele, con recupero dell'imposta, sanzioni e interessi. Se l'errore viene individuato prima di un controllo è possibile rimediare con il ravvedimento operoso, riducendo sensibilmente le sanzioni. Poiché il coefficiente dipende dal codice ATECO, un codice scelto male all'apertura si trascina negli anni: è uno dei controlli che conviene fare subito.
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- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 — Allegato 4, come sostituito dall'Allegato 2 alla legge 30 dicembre 2018, n. 145
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) — proroga per il 2026 della soglia di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente
- INPS — Circolare 9 febbraio 2026, n. 14 (artigiani e commercianti) e Circolare 3 febbraio 2026, n. 8 (Gestione separata)
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