Cos'è il commercio elettronico indiretto
Si parla di commercio elettronico indiretto quando la transazione avviene online ma il bene acquistato è fisico e viene spedito al cliente: abbigliamento, accessori, prodotti artigianali, elettronica, articoli di seconda mano. È la situazione di chi vende tramite un proprio negozio online costruito con Shopify, WooCommerce o piattaforme simili, oppure tramite marketplace come Amazon, eBay o Etsy, o ancora tramite piattaforme di rivendita come Vinted.
Si distingue dal commercio elettronico diretto, che riguarda beni e servizi digitali scaricati o fruiti online (e-book, software, corsi, abbonamenti streaming), per il quale le regole IVA sono diverse fin dall'origine. Per chi vende beni fisici, la differenza tra le due categorie non è un dettaglio tecnico: determina quali soglie si applicano, quando serve identificarsi ai fini IVA in un altro Paese e come vanno gestiti i report che le piattaforme mettono a disposizione dei venditori.
Non è un tecnicismo per addetti ai lavori: sbagliare il trattamento IVA di un canale di vendita significa versare imposte nel Paese sbagliato, perdere tempo a rettificare dichiarazioni già presentate o, nei casi peggiori, ricevere una richiesta di regolarizzazione dall'amministrazione fiscale estera competente.Il primo numero da conoscere: la soglia dei 10.000 euro
Quando un titolare di partita IVA italiano vende a un consumatore privato residente in un altro Stato UE, la norma di riferimento (art. 1, comma 58, lett. b, Legge n. 190/2014 per i forfettari, e in via generale l'art. 41, comma 2-bis, del DL n. 331/1993) fissa una soglia unica complessiva di 10.000 euro, cumulata su tutte le vendite a distanza intracomunitarie verso privati di tutti i Paesi UE insieme, Italia esclusa. Non si sommano l'anno corrente e quello precedente: per applicare la deroga sotto soglia, il totale non deve aver superato 10.000 euro né nell'anno civile precedente né nell'anno civile in corso, oltre a dover ricorrere gli altri presupposti previsti dalla disciplina.
Finché il totale resta sotto i 10.000 euro, la vendita si considera effettuata in Italia: per chi è in regime forfettario resta un'operazione effettuata senza addebito dell'IVA in applicazione del regime forfettario, come le vendite interne, senza alcun adempimento IVA aggiuntivo nel Paese di destinazione (Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2016). Superata la soglia, cambia la logica: l'IVA diventa dovuta nel Paese del consumatore finale, alle aliquote e secondo le regole di quello Stato. A quel punto il venditore ha due strade: identificarsi ai fini IVA nei singoli Stati membri di consumo (le vecchie soglie nazionali delle vendite a distanza sono state sostituite dalla soglia UE unica dal 1° luglio 2021), oppure aderire al regime OSS, che accentra tutto in un'unica dichiarazione gestita dall'Agenzia delle Entrate italiana.
Attenzione a non confondere due soglie diverse
È l'errore più comune, ed è comprensibile: nella testa di chi vende online i numeri 10.000, 85.000 e 100.000 finiscono per mescolarsi. Sono in realtà tre soglie che rispondono a domande completamente diverse, e vanno monitorate separatamente.
| Soglia | Cosa regola | Cosa succede al superamento |
|---|---|---|
| 10.000 € | Dove è dovuta l'IVA sulle vendite a distanza verso privati UE | L'IVA passa dal Paese di origine (Italia) al Paese di destinazione: serve OSS o identificazione diretta |
| 85.000 € | Permanenza nel regime forfettario (tutti i ricavi, non solo l'e-commerce) | Uscita dal regime dall'anno successivo, se il superamento resta sotto i 100.000 € |
| 100.000 € | Limite massimo assoluto del regime forfettario | Uscita immediata dal regime già nell'anno in corso, con IVA ordinaria dall'operazione che fa superare la soglia |
In pratica, un forfettario può restare tranquillamente sotto i 10.000 euro di vendite UE, quindi senza obblighi IVA esteri, pur avvicinandosi agli 85.000 euro di fatturato complessivo tra Italia ed estero: sono conteggi indipendenti, e superare l'uno non implica automaticamente superare l'altro. Il problema si complica quando entrambe le soglie vengono avvicinate nello stesso periodo, cosa che in un e-commerce in crescita capita più spesso di quanto si pensi.
Come funziona il regime OSS
Il regime OSS (One Stop Shop, il cosiddetto mini sportello unico), disciplinato dall'art. 74-sexies del DPR n. 633/1972, permette di dichiarare e versare in un'unica soluzione, tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate, l'IVA dovuta in tutti gli Stati UE in cui si effettuano vendite a distanza verso privati, senza doversi identificare singolarmente in ciascuno di essi. La registrazione si effettua online sul portale dell'Agenzia delle Entrate. L'adesione all'OSS va pianificata prima dell'inizio delle operazioni da dichiarare nel regime; se la prima operazione rilevante avviene prima della registrazione, la disciplina unionale prevede una regola specifica che può consentire l'applicazione del regime dalla prima fornitura, a condizione che lo Stato membro di identificazione sia informato entro il decimo giorno del mese successivo al superamento. La tempistica concreta va quindi gestita prima o immediatamente dopo il superamento, senza attendere la dichiarazione trimestrale.
Una volta registrati, gli adempimenti diventano trimestrali: la dichiarazione OSS va presentata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (ad esempio, il primo trimestre gennaio-marzo si dichiara entro il 30 aprile), indicando per ciascun Paese UE l'imponibile e l'IVA dovuta alle aliquote locali. Il versamento avviene in un'unica soluzione in euro all'Agenzia delle Entrate, che si occupa poi di ripartire l'imposta tra gli Stati membri competenti.
Come cambia la fatturazione con l'OSS
Aderire all'OSS non cambia il modo in cui si emette la fattura verso il cliente finale, ma cambia l'aliquota IVA da applicare e le informazioni da riportare nel dettaglio contabile interno. Per le vendite verso privati non è obbligatorio emettere fattura elettronica salvo richiesta del cliente: resta comunque necessario conservare traccia di ogni operazione, con Paese di destinazione, aliquota applicata e importo IVA, dati che poi confluiscono nella dichiarazione OSS trimestrale. Molti gestionali di e-commerce e app come Shopify Tax calcolano automaticamente l'aliquota corretta in base all'indirizzo di spedizione, ma la verifica periodica con il proprio commercialista resta indispensabile, soprattutto nei trimestri in cui si supera la soglia per la prima volta.
OSS e regime forfettario: si possono usare insieme?
Sì. L'Agenzia delle Entrate lo ha chiarito già con la Circolare n. 22/E/2016 e la Risoluzione n. 75/E/2015: l'adesione al regime OSS è compatibile con i regimi fiscali di vantaggio, incluso il regime forfettario. Non c'è alcuna preclusione legata al fatto che il forfettario non applichi l'IVA sulle proprie fatture italiane: la territorialità delle operazioni verso l'estero segue le regole ordinarie, mentre le semplificazioni procedurali dell'OSS restano pienamente utilizzabili.
Per un forfettario, l'OSS significa gestire con una singola dichiarazione trimestrale le vendite intracomunitarie sopra soglia, senza dover aprire posizioni IVA in Francia, Germania o Spagna solo perché lì si vendono più di pochi pezzi all'anno. L'adesione all'OSS non consente di dedurre automaticamente l'assenza di ogni altro adempimento intracomunitario: gli obblighi di iscrizione al VIES e di presentazione degli elenchi Intrastat vanno verificati in base alla tipologia di operazione effettuata — beni, servizi, acquisti o prestazioni B2B — e alle regole specifiche applicabili al contribuente.
Il Regno Unito e gli altri Paesi extra-UE: l'OSS non basta
Un punto su cui si scivola spesso: il regime OSS-UE copre esclusivamente gli Stati membri dell'Unione Europea. Il Regno Unito, uscito dall'UE, ne è fuori a tutti gli effetti, e le sue regole IVA vanno gestite separatamente. Per merci che si trovano fuori dal Regno Unito al momento della vendita, il trattamento cambia in funzione, tra l'altro, del valore della spedizione (consignment): per molte vendite dirette B2C in Great Britain di consignment non superiori a £135, il venditore estero deve registrarsi ai fini VAT presso l'HMRC e applicare la UK VAT al punto vendita; sopra £135 operano in genere le regole IVA/doganali all'importazione.
Le cose cambiano quando la vendita avviene tramite un marketplace come Amazon o eBay: per le vendite B2C di beni non superiori a £135 facilitate da un marketplace, l'operatore è considerato «deemed supplier» e applica e versa esso stesso l'IVA britannica per conto del venditore, che in questi casi non deve registrarsi autonomamente per quelle specifiche vendite. Le regole per la Irlanda del Nord e per i beni già presenti nel Regno Unito al momento della vendita richiedono una verifica separata. La distinzione tra vendita diretta e vendita tramite marketplace, il valore della spedizione e il luogo dei beni cambiano quindi radicalmente gli adempimenti dovuti verso il Regno Unito, ed è un aspetto da verificare caso per caso insieme al proprio commercialista prima di aprire un canale di vendita verso il mercato britannico.
IOSS: l'altra sigla da non confondere con l'OSS
Chi fa dropshipping o importa merce da fornitori extra-UE, ad esempio dalla Cina, prima di rivenderla a clienti europei incontra un acronimo simile ma distinto: IOSS, Import One Stop Shop. Riguarda le vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE con valore intrinseco fino a 150 euro per spedizione, e permette di applicare l'IVA del Paese di destinazione già al momento della vendita, evitando che il pacco venga bloccato in dogana in attesa del pagamento dell'imposta da parte del cliente finale.
L'OSS e l'IOSS rispondono quindi a due situazioni diverse: l'OSS riguarda le vendite di beni già presenti nell'UE che si spostano da uno Stato membro all'altro, l'IOSS riguarda l'importazione di beni da un Paese extra-UE con consegna diretta al consumatore europeo. Un e-commerce che si rifornisce da un magazzino italiano userà l'OSS per le vendite intracomunitarie sopra soglia; un e-commerce in dropshipping da fornitori extra-UE dovrà invece valutare l'adesione all'IOSS per gestire correttamente l'IVA all'importazione.
Gestire i report delle piattaforme: Shopify, Amazon, Vinted
Ogni piattaforma fornisce dati in un formato diverso, e la parte più concreta del lavoro di chi vende online, insieme al proprio commercialista, è riconciliare questi report con la contabilità.
Su Shopify, la sezione "Tasse e dazi" permette di attivare il calcolo automatico dell'IVA per le vendite UE e UK una volta superate le soglie, mentre i report di vendita mensili (ordini, resi, spedizioni) vanno incrociati con gli accrediti effettivi di Shopify Payments: la differenza tra lordo delle vendite e netto accreditato corrisponde alle commissioni della piattaforma, da contabilizzare correttamente. Nel regime ordinario la loro deducibilità va valutata secondo le regole generali; nel regime forfettario non riducono analiticamente il reddito imponibile, che è determinato mediante il coefficiente di redditività. Per le vendite a privati, nell'e-commerce indiretto B2C la fattura non è in generale obbligatoria se il cliente non la richiede entro il momento previsto dalla disciplina; restano però gli obblighi di certificazione, annotazione e documentazione applicabili al canale e al regime fiscale utilizzato. Non va considerata una generica fattura riepilogativa mensile come soluzione valida per ogni negozio online: la modalità concreta va concordata con il proprio commercialista.
Su Amazon Seller Central, i report utili sono principalmente il Date Range Report e, per chi vende in più Paesi UE, il VAT Transactions Report, che indica in quale Paese è stata applicata l'IVA su ciascuna transazione: un'informazione preziosa per capire quando Amazon agisce da deemed supplier, tipicamente per vendite extra-UE verso consumatori UE/UK sotto una certa soglia di valore, e quando invece l'IVA resta a carico del venditore.
Chi vende anche su eBay o Etsy troverà report analoghi, spesso scaricabili in formato CSV dalla sezione fiscale del proprio account venditore: il principio resta lo stesso, incrociare periodicamente incassi lordi, commissioni trattenute e IVA eventualmente già applicata dalla piattaforma, prima di riportare i dati in contabilità.Vinted merita un discorso a parte: nasce come piattaforma per la vendita occasionale tra privati, e come tale non genera di per sé obblighi fiscali. Il discrimine è il carattere abituale dell'attività: se le vendite su Vinted diventano sistematiche e organizzate, la piattaforma stessa può richiedere l'iscrizione a partita IVA, e a quel punto valgono le stesse regole viste finora per l'e-commerce indiretto. Vinted mette a disposizione uno storico delle vendite scaricabile, utile per la contabilità ma che non sostituisce in alcun modo la fattura o il corrispettivo.
DAC7: le piattaforme comunicano già i tuoi dati al Fisco
Dal 2023, con il D.Lgs. n. 32/2023 che recepisce la direttiva UE 2021/514 (nota come DAC7), i gestori delle piattaforme digitali, Shopify quando opera come facilitatore, Amazon, eBay, Vinted e molte altre, sono obbligati a comunicare ogni anno all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi e i redditi dei venditori oggetto di comunicazione, indipendentemente dal fatto che l'attività abbia carattere transfrontaliero. Non ogni profilo attivo è necessariamente «reportable»: per la vendita di beni, ad esempio, la direttiva prevede un'esclusione quando la piattaforma ha facilitato meno di 30 vendite e il corrispettivo complessivo non ha superato 2.000 euro nel periodo di comunicazione, oltre alle altre categorie di venditori esclusi previste dalla normativa. Il termine per la comunicazione relativa all'anno precedente è fissato al 31 gennaio, nel 2026 slittato al 2 febbraio per effetto del giorno festivo.
La conseguenza pratica è semplice da capire ma facile da sottovalutare: l'Agenzia delle Entrate riceve già, in autonomia, i dati sui volumi di vendita dei venditori oggetto di comunicazione sulle principali piattaforme. Se i ricavi dichiarati non coincidono con quanto risulta dai report DAC7, il rischio di un controllo automatizzato aumenta sensibilmente. Tenere allineati, mese per mese, i report delle piattaforme con la contabilità non è quindi solo buona pratica gestionale: è una forma di prevenzione fiscale.
Un esempio pratico
Immaginiamo un negozio Shopify in regime forfettario che vende accessori di abbigliamento, con clienti per il 60% in Italia, il 30% tra Francia e Germania e il 10% nel Regno Unito. Nel primo anno di attività, le vendite verso Francia e Germania restano sotto i 10.000 euro complessivi: tutte le operazioni, comprese quelle UE, vengono effettuate senza addebito dell'IVA in applicazione del regime forfettario, come le vendite interne, senza obblighi IVA all'estero. Le vendite verso il Regno Unito, invece, vanno verificate separatamente: per le vendite dirette tramite il sito proprio di consignment non superiori a £135, scatta comunque la registrazione VAT britannica, indipendentemente dal fatto che il totale annuo sia piccolo.
Nel secondo anno, la crescita porta le vendite verso Francia e Germania a superare i 10.000 euro complessivi nel mese di giugno: da quel momento il negozio deve applicare l'IVA francese e tedesca sulle rispettive vendite e, per gestirla senza aprire due posizioni IVA separate, si registra all'OSS entro il 10 luglio, presentando la prima dichiarazione OSS per il trimestre luglio-settembre entro il 31 ottobre. Le vendite italiane restano nel frattempo trattate secondo le regole ordinarie del regime forfettario, purché il fatturato complessivo resti sotto le soglie di permanenza nel regime, 85.000 e 100.000 euro.
Checklist degli adempimenti
- Monitorare mensilmente il cumulo delle vendite a distanza verso privati UE, per anticipare il superamento dei 10.000 euro
- Registrarsi all'OSS sul portale dell'Agenzia delle Entrate non appena il superamento è prevedibile, entro il 10 del mese successivo
- Presentare la dichiarazione OSS trimestrale (scadenze indicative: 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio)
- Verificare Paese per Paese se le vendite extra-UE, a partire dal Regno Unito, richiedono una registrazione IVA locale autonoma o rientrano nel regime del deemed supplier di un marketplace
- Riconciliare mensilmente i report di Shopify, Amazon Seller Central o altre piattaforme con la contabilità e con le comunicazioni DAC7
- Monitorare separatamente la soglia di permanenza nel regime forfettario, 85.000 e 100.000 euro, che non ha nulla a che vedere con la soglia UE dei 10.000 euro
Domande frequenti
Sotto i 10.000 euro di vendite UE ho comunque qualche obbligo?
No, non ci sono obblighi IVA esteri aggiuntivi: le vendite restano trattate come operazioni interne. Conviene comunque monitorare il cumulo mese per mese per non farsi trovare impreparati al superamento della soglia.
Aderire all'OSS mi fa uscire dal regime forfettario?
No, i due regimi sono espressamente compatibili secondo l'Agenzia delle Entrate. Restano però due soglie distinte da monitorare separatamente: i 10.000 euro di vendite UE e gli 85.000/100.000 euro di permanenza nel forfettario.
Vendo su Vinted, questa guida mi riguarda?
Solo se l'attività ha carattere abituale e non occasionale: in quel caso serve la partita IVA e si applicano le stesse regole viste per gli altri canali di vendita.
Se vendo pochi pezzi nel Regno Unito devo comunque registrarmi ai fini IVA?
Dipende da dove si trovano i beni, dal valore della spedizione, dal canale di vendita e dal tipo di cliente. Per molte vendite dirette B2C di beni spediti dall'estero in Great Britain con valore non superiore a £135, il venditore estero deve registrarsi e applicare la UK VAT; sopra £135 e nelle vendite tramite marketplace possono valere regole diverse. Va verificato il caso concreto sulle istruzioni HMRC.
Cosa succede se supero i 100.000 euro di fatturato mentre uso l'OSS?
Esci immediatamente dal regime forfettario e devi applicare l'IVA ordinaria anche sulle vendite italiane dall'operazione che ha determinato il superamento, restando comunque nell'OSS per le vendite intracomunitarie.
I report di Shopify o Amazon sostituiscono le fatture?
No, vanno riconciliati con la fatturazione o i corrispettivi: restano un valido supporto gestionale, ma non sono un documento fiscale.
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