Registrare un dominio e collegare un sistema di pagamento è la parte visibile del progetto. Intorno c'è una serie di adempimenti ordinari, che però vanno completati nella sequenza corretta e di cui conviene conoscere in anticipo il peso economico, perché la voce più onerosa del primo anno non è quella che ci si aspetta.
Questa guida ripercorre il percorso di avvio nell'ordine in cui si presenta, quantifica i costi con gli importi in vigore nel 2026 e segnala gli obblighi che emergono dopo l'apertura, quando il sito è già online. Per la parte relativa all'IVA sulle vendite verso clienti di altri Paesi UE, che segue una logica propria, il riferimento resta la guida dedicata al commercio elettronico indiretto e al regime OSS.
Prima domanda: che tipo di vendita stai avviando
Gli adempimenti non sono identici per tutti i progetti che chiamiamo genericamente e-commerce. La distinzione che conta di più è quella tra commercio elettronico indiretto, in cui l'ordine si conclude online ma il bene è fisico e viene spedito, e commercio elettronico diretto, in cui l'oggetto della vendita è digitale e viene scaricato o fruito in rete: e-book, software, corsi registrati, abbonamenti. Le regole IVA delle due categorie divergono fin dall'origine, e anche gli obblighi documentali seguono percorsi diversi.
All'interno del commercio indiretto cambia poi parecchio se si vende dal proprio sito, tramite un marketplace o in dropshipping. Chi vende dal proprio sito gestisce in prima persona ogni adempimento. Chi vende su un marketplace mantiene gli stessi obblighi di apertura, ma in alcune situazioni la piattaforma interviene sull'IVA come fornitore presunto, e questo va verificato canale per canale. Chi opera in dropshipping affronta in più il tema dell'importazione: dal 1° luglio 2026 il Regolamento (UE) 2026/382 ha abolito la franchigia doganale per le spedizioni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE, sostituendola in via transitoria con un dazio forfettario di 3 euro per articolo dichiarato. Per chi si rifornisce fuori dall'Unione è una variazione che incide direttamente sul margine e va inserita nei conti prima di definire i prezzi di vendita.
I passaggi per aprire, nell'ordine giusto
1. Scegliere la forma giuridica
È la decisione che condiziona tutte le successive e va presa prima di qualsiasi pratica. Per un e-commerce che parte con capitali contenuti e un solo titolare, la ditta individuale è la soluzione più snella e meno costosa. La società a responsabilità limitata diventa interessante quando ci sono più soci, quando il progetto richiede investimenti significativi in magazzino o pubblicità, o quando si vuole separare il patrimonio personale dal rischio d'impresa: in un'attività che movimenta merce, gestisce resi e contrae obbligazioni con fornitori esteri quest'ultimo aspetto non è teorico. Il confronto tra le due strade è sviluppato nella guida sulla scelta della forma giuridica.
2. Individuare il codice ATECO
Con la revisione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa dal 1° aprile dello stesso anno, la classificazione delle attività di vendita al dettaglio è stata riorganizzata: il criterio guida non è più soltanto il canale di vendita, ma anche la categoria merceologica. Per chi vende online significa che non esiste più un unico codice generico da usare a prescindere dal prodotto, e che l'attribuzione va fatta guardando a che cosa si vende. Non è un passaggio da liquidare in fretta, perché il codice determina l'inquadramento previdenziale, il coefficiente di redditività in caso di regime forfettario e l'indice sintetico di affidabilità applicabile. La guida sul codice ATECO illustra il metodo di scelta e la corrispondenza con i vecchi codici.
3. Apertura della partita IVA
L'attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate non ha costi. Per un'impresa commerciale non si presenta però una dichiarazione autonoma: la richiesta viaggia insieme a tutte le altre nella Comunicazione Unica, che con un unico invio telematico raggiunge Agenzia delle Entrate, Registro delle Imprese, INPS e, quando ricorre, INAIL. I passaggi generali sono descritti nella guida su come aprire la partita IVA.
4. Iscrizione al Registro delle Imprese
L'attività di vendita online ha natura commerciale e va iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio. Per l'impresa individuale l'iscrizione avviene nella sezione speciale dei piccoli imprenditori e comporta il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, oltre al diritto annuale dovuto per ciascun anno di iscrizione.
5. SCIA al SUAP del Comune
La vendita al dettaglio via internet rientra tra le forme speciali di vendita disciplinate dal D.Lgs. n. 114/1998 ed è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, da presentare in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune. La SCIA può essere trasmessa contestualmente alla Comunicazione Unica, ed è il passaggio che più spesso viene dimenticato da chi apre in autonomia, nella convinzione che un negozio senza vetrina non richieda alcuna comunicazione al Comune.
La segnalazione presuppone il possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa sull'accesso alle attività commerciali; per la vendita di prodotti del settore alimentare si aggiungono i requisiti professionali specifici e gli adempimenti in materia di igiene, da verificare prima di avviare il progetto e non dopo.
6. Iscrizione alla Gestione commercianti INPS
Il titolare di un'impresa commerciale, anche se opera esclusivamente online e dalla propria abitazione, si iscrive alla Gestione degli esercenti attività commerciali dell'INPS. È l'adempimento che genera l'impegno economico più rilevante del primo anno, e merita un paragrafo a sé.
7. PEC, firma digitale e strumenti operativi
La casella di posta elettronica certificata e il dispositivo di firma digitale servono sia per l'invio della pratica telematica sia per la gestione ordinaria dei rapporti con la pubblica amministrazione. Si aggiungono un conto dedicato all'attività e il sistema di incasso, i cui costi variabili sulle transazioni vanno considerati fin dal primo piano economico, perché su margini sottili incidono più di quanto si stimi a occhio.
Quanto costa il primo anno
La tabella riporta le voci di costo amministrativo di un'impresa individuale che avvia un e-commerce, con gli importi in vigore nel 2026. Non comprende le spese di natura commerciale, come piattaforma, dominio, magazzino e pubblicità, né l'onorario professionale, che varia in funzione del regime contabile e del volume di operazioni.
| Voce | Importo 2026 | Periodicità |
|---|---|---|
| Attribuzione della partita IVA | Nessun costo | Una tantum |
| Imposta di bollo per l'iscrizione al Registro Imprese (impresa individuale) | 17,50 € | Una tantum |
| Diritti di segreteria per l'iscrizione | 18,00 € | Una tantum |
| Diritto annuale Camera di Commercio di Napoli, impresa individuale in sezione speciale | 44,00 € | Annuale |
| SCIA al SUAP | Variabile per Comune | Una tantum |
| PEC e firma digitale | Variabile per fornitore | Annuale |
| Contributi INPS Gestione commercianti, importo minimo | 4.611,64 € | Annuale |
Un dato che riguarda specificamente chi apre a Napoli: dal 2026 la Camera di Commercio di Napoli non applica la maggiorazione del diritto annuale prevista dall'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993. Per le nuove iscrizioni decorrenti dal 1° gennaio 2026 il diritto annuale è quindi pari a 44 euro per l'impresa individuale iscritta nella sezione speciale e a 100 euro per le società di capitali, contro i 53 e i 120 euro che si pagano nelle circoscrizioni camerali che applicano la maggiorazione del 20%. È una differenza modesta in valore assoluto, ma è uno dei pochi casi in cui la localizzazione dell'impresa produce un risparmio certo e verificabile.
I contributi INPS: la voce che sorprende di più
Chi apre un e-commerce ragionando sui costi di piattaforma e spedizione scopre spesso in ritardo che la voce più pesante del primo anno è previdenziale. La Gestione commercianti prevede infatti un contributo calcolato su un reddito minimo convenzionale, dovuto a prescindere dal reddito effettivamente prodotto: si versa anche se l'attività chiude l'anno in perdita, e si versa anche se non è stato incassato nulla.
Per il 2026 il reddito minimo di riferimento è pari a 18.808,00 euro e l'aliquota per gli esercenti attività commerciali è del 24,48%. Ne deriva un contributo minimo annuo di 4.611,64 euro, di cui 4.604,20 euro per il finanziamento delle prestazioni previdenziali e dell'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale e 7,44 euro per la maternità. Sulla quota di reddito eccedente il minimale si applica la stessa aliquota fino a 56.224,00 euro; oltre tale soglia l'aliquota sale al 25,48%. Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è fissato a 93.707,00 euro. Per i periodi di attività inferiori all'anno solare l'importo minimo mensile per i commercianti è di 384,31 euro.
Esistono due riduzioni da conoscere, con presupposti diversi. La prima è la riduzione del 35% riservata ai contribuenti in regime forfettario, che non è automatica: va richiesta all'INPS entro i termini previsti, e la domanda tardiva comporta la perdita del beneficio per l'anno in corso. La seconda è la riduzione del 50% introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 a favore di chi si è iscritto per la prima volta alla Gestione artigiani o commercianti nel corso del 2025: riguarda quella specifica platea e non risulta estesa alle nuove iscrizioni del 2026, per cui chi apre oggi non dovrebbe farvi affidamento nei propri conti previsionali.
Forfettario o regime ordinario: per un e-commerce la risposta non è scontata
Il regime forfettario è spesso dato per acquisito da chi avvia una piccola attività, ma nel commercio online merita una verifica più attenta della media. La ragione sta nel meccanismo stesso del regime: il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi un coefficiente di redditività fisso, senza tenere conto dei costi effettivamente sostenuti. Per le attività di commercio il coefficiente è del 40%, il che equivale a presumere che il 60% dei ricavi sia assorbito da costi.
In un e-commerce questa presunzione può risultare generosa oppure penalizzante, e la differenza non è marginale. Chi vende prodotti digitali o articoli autoprodotti con costi bassi trova nel forfettario un regime conveniente. Chi rivende merce acquistata da terzi somma invece il costo del prodotto, le spese di spedizione e imballaggio, le commissioni della piattaforma e del sistema di pagamento e, quasi sempre, un budget pubblicitario: in queste strutture di costo l'incidenza reale supera con facilità il 60% presunto, e in quel caso il regime ordinario, che consente la deduzione analitica dei costi e la detrazione dell'IVA sugli acquisti, può risultare più conveniente nonostante i maggiori adempimenti.
Vanno inoltre tenuti presenti i limiti di accesso e permanenza: la soglia di ricavi di 85.000 euro, il limite invalicabile di 100.000 euro che comporta la fuoriuscita immediata già nell'anno in corso, e la soglia dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, mantenuta per il 2026 a 35.000 euro, che preclude l'accesso a chi la supera. Per chi vende anche all'estero una precisazione utile: la soglia dei 10.000 euro di vendite a distanza intracomunitarie è un conteggio del tutto indipendente da quello degli 85.000 euro, e superare l'una non significa superare l'altra. Il quadro completo dei requisiti è nella guida sul regime forfettario.
Fatture e corrispettivi: che cosa devi emettere davvero
È una delle domande più frequenti di chi apre, ed è anche una di quelle su cui circolano più informazioni imprecise. Nelle vendite a consumatori finali il commercio elettronico indiretto è assimilato alle vendite per corrispondenza: l'art. 22 del DPR n. 633/1972 esonera dall'obbligo di emissione della fattura salvo che il cliente la richieda, l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi discende dall'art. 2, lett. oo), del DPR n. 696/1996, e l'art. 1 del D.M. 10 maggio 2019 esclude queste operazioni dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. L'assimilazione alle vendite per corrispondenza è stata confermata dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 274/E del 2009.
L'esonero riguarda però la certificazione, non la registrazione: le operazioni restano soggette all'annotazione nel registro dei corrispettivi previsto dall'art. 24 del DPR n. 633/1972, distinte per aliquota. Quando il cliente richiede la fattura, o quando la vendita è verso un soggetto titolare di partita IVA, si applicano le regole ordinarie e la fattura è elettronica: obbligo che dal 1° gennaio 2024 riguarda anche i contribuenti in regime forfettario. La guida sulla fatturazione elettronica ricostruisce il funzionamento del Sistema di Interscambio.
Gli obblighi che arrivano dopo, quando il sito è già online
Terminata la fase di apertura subentra un secondo gruppo di adempimenti, che riguarda il sito e i rapporti con i clienti. Non sono di natura fiscale, ma sono quelli su cui si concentrano le contestazioni dei consumatori e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e trascurarli espone a sanzioni sproporzionate rispetto al costo di metterli in ordine fin dall'inizio.
Il D.Lgs. n. 70/2003 impone di rendere accessibili in modo diretto e permanente i dati identificativi del venditore: denominazione, sede, partita IVA, estremi di iscrizione al Registro delle Imprese e recapiti. Il Codice del Consumo, D.Lgs. n. 206/2005, disciplina le informazioni precontrattuali da fornire prima della conclusione dell'ordine, il diritto di recesso di quattordici giorni nei contratti a distanza e la garanzia legale di conformità. A questi si affiancano gli obblighi in materia di protezione dei dati personali, che nel commercio online riguardano non solo il modulo di contatto ma anche i dati di acquisto, la profilazione e gli strumenti di analisi del traffico.
Dal 13 dicembre 2024 si applica inoltre il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, che introduce obblighi informativi specifici per le offerte online e richiede, per i prodotti provenienti da fuori dall'Unione, la presenza di un operatore economico responsabile stabilito nell'UE. È un profilo che riguarda da vicino chi importa merce per rivenderla e che va verificato prima di pubblicare il catalogo.
Gli obblighi ambientali, quasi sempre trascurati in fase di apertura
Chi spedisce merce immette imballaggi al consumo, e chi vende determinate categorie di prodotti assume la qualifica di produttore ai fini della disciplina sui rifiuti. Ne discendono adempimenti raramente considerati al momento dell'apertura: l'adesione al CONAI e il versamento del contributo ambientale per i soggetti obbligati, gli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi introdotti dal D.Lgs. n. 116/2020 e, per chi commercializza apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli adempimenti previsti dalla disciplina RAEE, tra cui l'iscrizione al registro dei produttori. La posizione concreta dipende dal ruolo assunto nella filiera e dalla provenienza della merce, in particolare quando si importa da fornitori esteri, e va verificata caso per caso prima dell'avvio.
Gli errori più frequenti
- Iniziare a vendere prima di completare gli adempimenti, contando di regolarizzare in seguito senza conseguenze.
- Non presentare la SCIA al SUAP, ritenendo che un'attività priva di locale aperto al pubblico non riguardi il Comune.
- Costruire il piano economico senza inserire i contributi INPS minimi, dovuti anche in assenza di ricavi.
- Scegliere il regime forfettario per abitudine, senza confrontare l'incidenza reale dei costi con il coefficiente di redditività del 40%.
- Dimenticare di richiedere la riduzione contributiva del 35% entro i termini, perdendo il beneficio per l'intera annualità.
- Attribuire un codice ATECO generico senza verificare la classificazione introdotta dalla revisione ATECO 2025.
- Pubblicare condizioni di vendita copiate da altri siti, spesso non aggiornate e non riferibili alla propria attività.
- Non monitorare separatamente le vendite verso privati di altri Paesi UE, arrivando a superare la soglia dei 10.000 euro senza accorgersene.
Domande frequenti
Posso aprire un e-commerce senza partita IVA?
No, se l'attività è svolta in modo abituale e organizzato. La vendita occasionale di beni propri non genera obblighi, ma l'acquisto di merce destinata alla rivendita e la presenza di un negozio online strutturato configurano un'attività d'impresa, con i relativi obblighi di apertura della partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese.
Devo presentare la SCIA anche se vendo solo su un marketplace?
La segnalazione riguarda l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio, non il canale utilizzato: operare tramite una piattaforma di terzi non elimina di per sé l'adempimento verso il Comune. Poiché le modalità applicative possono variare a livello locale, è opportuno verificare la modulistica del SUAP competente prima dell'invio.
Devo versare i contributi INPS anche se non vendo nulla?
Sì. I contributi della Gestione commercianti sono calcolati su un reddito minimo convenzionale e sono dovuti per il solo fatto di essere iscritti alla gestione, indipendentemente dal reddito prodotto. È la principale differenza rispetto all'imposta sostitutiva, che invece si paga solo sul reddito effettivamente conseguito.
Conviene aprire come ditta individuale o come SRL?
Dipende dal numero di soci, dall'entità degli investimenti iniziali e dall'esposizione al rischio. La ditta individuale ha costi di avvio e di gestione più bassi; la SRL comporta costi maggiori ma separa il patrimonio personale da quello dell'impresa, aspetto rilevante in un'attività che gestisce magazzino, resi e rapporti con fornitori esteri.
Il regime forfettario è sempre la scelta migliore per chi vende online?
No. Il regime determina il reddito applicando un coefficiente fisso del 40% ai ricavi, senza considerare i costi effettivi. Quando l'incidenza reale dei costi supera il 60% dei ricavi, situazione frequente per chi rivende merce sostenendo spedizioni, commissioni e pubblicità, il regime ordinario può risultare più conveniente.
Che cosa cambia se mi rifornisco da fornitori extra-UE?
Cambia il trattamento all'importazione. Dal 1° luglio 2026 la franchigia doganale per le spedizioni fino a 150 euro è stata abolita e si applica, in via transitoria, un dazio forfettario di 3 euro per articolo dichiarato. L'effetto sul margine va calcolato prima di definire i prezzi di vendita, insieme alla gestione dell'IVA all'importazione.
Fonti ufficiali
- INPS, circolare del 9 febbraio 2026 su aliquote, minimali e massimali contributivi degli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti per l'anno 2026.
- Camera di Commercio di Napoli, misure del diritto annuale 2026 e mancata applicazione della maggiorazione di cui all'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993.
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 274/E del 2009, sull'assimilazione del commercio elettronico indiretto alle vendite per corrispondenza.
- Regolamento (UE) 2026/382, in materia di franchigia doganale per le spedizioni di modico valore.
- Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, applicabile dal 13 dicembre 2024.
Ultima verifica normativa: 10 settembre 2026. Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità divulgativa e non sostituiscono una valutazione professionale sul caso concreto.
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