Base normativa e ambito di applicazione
Il regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese trova fondamento nella Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che ha modificato la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, con riguardo al regime speciale per le piccole imprese, e nel Regolamento (UE) n. 904/2010 in materia di cooperazione amministrativa. La disciplina è stata recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, in attuazione anche della Direttiva (UE) 2022/542 in materia di aliquote IVA, che ha introdotto nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (il decreto IVA) un nuovo Titolo V-ter, articolato in più Sezioni e comprendente gli articoli da 70-terdecies a 70-duovicies. Il regime è operativo dal 1° gennaio 2025.
Sul piano interpretativo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sistematici con la Circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025. Sul piano attuativo, la disciplina operativa è stata definita con una successione di provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate: il Provvedimento del 30 dicembre 2024 (prot. n. 460166/2024), relativo alle informazioni da trasmettere e alle modalità della comunicazione preventiva; il Provvedimento del 28 marzo 2025 (prot. n. 155649/2025), di approvazione del modello di comunicazione trimestrale previsto dall'articolo 70-unvicies del D.P.R. n. 633/1972; il Provvedimento del 4 dicembre 2025 (prot. n. 551770/2025), che modifica il provvedimento del dicembre 2024; e il Provvedimento del 10 dicembre 2025 (prot. n. 560356/2025), recante le disposizioni attuative in materia di controlli.
Nozione di piccola impresa e requisiti di accesso
Per piccola impresa si intende, ai sensi della disciplina unionale, qualunque soggetto passivo d'imposta ai sensi del Titolo III della Direttiva 2006/112/CE, a prescindere dalla forma giuridica assunta (persona fisica, libero professionista, impresa individuale, società), il cui volume d'affari annuo nell'Unione europea non ecceda 100.000 euro.
Le piccole imprese stabilite in Italia possono richiedere di accedere al regime speciale in un altro Stato membro (c.d. Stato membro di esenzione) qualora, congiuntamente:
- nell'anno civile in corso, fino alla data di presentazione della comunicazione preventiva, e nell'anno civile precedente, abbiano realizzato nel territorio dell'Unione europea un volume d'affari annuo non superiore a 100.000 euro;
- nel medesimo periodo, abbiano realizzato nel territorio dello Stato membro di esenzione prescelto un volume d'affari non superiore alla soglia nazionale ivi vigente, soglia che, per previsione della Direttiva 2020/285, non può in alcun caso eccedere 85.000 euro;
- risultino identificate ai fini dell'accesso al regime speciale esclusivamente in Italia, e non già presso un altro Stato membro per il medesimo regime.
Alcuni Stati membri, in base alla propria normativa di recepimento, possono prevedere un periodo di osservazione esteso anche al secondo anno civile precedente (N-2), nonché soglie nazionali distinte per settore di attività: è quindi opportuno verificare, Stato per Stato, le condizioni specifiche pubblicate dall'Agenzia delle Entrate prima di presentare la comunicazione preventiva per un determinato Paese.
Ambito soggettivo ed esclusioni
Possono accedere al regime le piccole imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea: sono pertanto esclusi i soggetti passivi stabiliti in Paesi extra-UE. Per le piccole imprese italiane che intendano avvalersi del regime in altri Stati membri, è esclusa in via generale l'attività di cessione di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro Stato membro. Per i soggetti passivi di altri Stati membri che intendano applicare la franchigia in Italia, sono esclusi, se svolti in via esclusiva o prevalente, la cessione di mezzi di trasporto nuovi e le cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricato e di terreni edificabili.
La comunicazione preventiva: procedura e contenuto
Le piccole imprese stabilite in Italia che intendano applicare il regime speciale in uno o più Stati membri di esenzione trasmettono una comunicazione preventiva attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità indicate dal Provvedimento del 30 dicembre 2024 e successive modificazioni. La comunicazione deve indicare, tra l'altro: i dati identificativi e la denominazione del soggetto passivo; la forma giuridica e il domicilio fiscale; l'attività economica esercitata, in via primaria ed eventualmente secondaria; il volume d'affari realizzato nell'Unione europea nell'anno in corso e nell'anno precedente; la dichiarazione di non essere già identificati in altri Stati membri ai fini del medesimo regime; l'indicazione degli Stati membri di esenzione per i quali si richiede l'applicazione del regime. Qualora lo Stato membro di esenzione preveda soglie differenziate per settore, il volume d'affari va indicato distintamente per settore di attività.
La trasmissione avviene tramite un servizio dedicato nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate; gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998, possono presentare la comunicazione per conto dei propri assistiti secondo le modalità e a decorrere dalla data indicate dall'Agenzia.
Attribuzione del numero identificativo EX e tempistiche
Ricevuta la comunicazione preventiva, l'Agenzia delle Entrate la trasmette agli Stati membri di esenzione indicati, che possono formulare rilievi entro i termini previsti dalla disciplina unionale. In assenza di obiezioni, e secondo quanto previsto dai provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate, al soggetto passivo viene attribuito un numero identificativo con suffisso "EX", che si aggiunge alla partita IVA e che individua l'operatività in regime di franchigia nei confronti degli Stati membri interessati; l'attribuzione avviene di norma entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, termine che può essere prorogato qualora lo Stato membro di esenzione richieda un periodo supplementare per verifiche di carattere antielusivo. In caso di scarto della comunicazione per incongruenza dei dati rispetto alle banche dati amministrative disponibili (fatture elettroniche, esterometro, corrispettivi telematici, dichiarazioni IVA), è possibile presentare una nuova comunicazione a partire dal giorno successivo al ricevimento dell'esito negativo.
La comunicazione trimestrale e gli obblighi correnti
Una volta attivato il regime in uno o più Stati membri di esenzione, il soggetto passivo è tenuto a presentare periodicamente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, una comunicazione trimestrale riepilogativa del volume d'affari realizzato in ciascuno Stato membro dell'Unione europea (incluso quello di stabilimento), secondo il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche approvati con il Provvedimento del 28 marzo 2025, in attuazione dell'articolo 70-unvicies del D.P.R. n. 633/1972.
L'adesione al regime non incide sulle modalità di documentazione delle operazioni verso il cliente finale, ma comporta l'esonero dall'applicazione e dal versamento dell'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate negli Stati membri di esenzione, con corrispondente indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti afferenti tali operazioni. Il soggetto passivo può in ogni momento optare per l'applicazione del regime IVA ordinario, rinunciando all'esenzione, secondo le modalità previste dalla disciplina attuativa.
Cause di decadenza dal regime
Oltre al superamento della soglia unionale di 100.000 euro o della soglia nazionale dello Stato membro di esenzione, che determina il venir meno del diritto al regime a partire dall'operazione che ha causato lo sforamento, la disciplina attuativa individua ulteriori cause di decadenza o cessazione del numero identificativo EX: la cessazione dell'attività economica, con conseguente chiusura della partita IVA; la cessazione d'ufficio della partita IVA nei casi ordinariamente previsti dalla disciplina IVA; la presentazione di comunicazioni trimestrali prive di operazioni (c.d. "a zero") per otto trimestri civili consecutivi, in assenza di operazioni verso gli Stati membri di esenzione indicati, situazione che l'Agenzia delle Entrate assume quale indice di inattività ai fini del regime. In caso di decadenza, la ripresentazione di una nuova comunicazione preventiva per lo stesso Stato membro è generalmente possibile solo a decorrere dall'anno civile successivo a quello in cui si è verificato il superamento della soglia.
Coordinamento con il regime forfettario nazionale
Il regime transfrontaliero di franchigia IVA e il regime forfettario disciplinato dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della Legge n. 190/2014, operano su presupposti e piani distinti: il primo attiene al trattamento IVA delle operazioni realizzate in altri Stati membri, il secondo alla determinazione forfettaria del reddito e alla semplificazione degli adempimenti IVA sul territorio nazionale. I due regimi non sono in rapporto di alternatività: un contribuente può permanere nel regime forfettario ai fini reddituali e, al contempo, decadere dal regime transfrontaliero di franchigia per superamento della relativa soglia IVA, o viceversa. Nella verifica della soglia di permanenza nel regime forfettario (85.000 e 100.000 euro di ricavi o compensi) rilevano anche gli importi incassati dall'attività svolta verso clienti esteri, a prescindere dal regime IVA applicato a tali operazioni.
Il coordinamento operativo tra i due regimi, con esemplificazioni pratiche relative alle diverse ipotesi di decadenza dall'uno o dall'altro, è stato illustrato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025. Data la complessità della materia e le implicazioni sia reddituali sia IVA, la valutazione della situazione concreta va sempre condotta con il proprio consulente fiscale prima di presentare la comunicazione preventiva.
Le tre soglie da monitorare distintamente
Nell'operatività quotidiana di chi vende beni o presta servizi verso clienti stabiliti in altri Stati membri, tre soglie numeriche ricorrono con funzioni diverse e vanno tenute sotto controllo separatamente.
| Soglia | Funzione | Effetto del superamento |
|---|---|---|
| 10.000 € | Territorialità IVA delle vendite a distanza intracomunitarie B2C (regime OSS) | L'IVA diviene dovuta nello Stato membro di destinazione: necessaria l'adesione all'OSS o l'identificazione diretta |
| 85.000 € (soglia massima nazionale) | Permanenza nel regime nazionale di piccola impresa (in Italia, il regime forfettario) e limite massimo ammissibile per la soglia nazionale nel regime transfrontaliero di franchigia | Uscita dal regime agevolato nello Stato di stabilimento, secondo la relativa disciplina nazionale |
| 100.000 € (soglia unionale) | Accesso e permanenza nel regime transfrontaliero di franchigia in uno o più Stati membri di esenzione | Venir meno del diritto al regime dall'operazione che determina il superamento; nuova comunicazione preventiva ammessa solo dall'anno successivo |
Il mancato superamento della soglia OSS di 10.000 euro non implica automaticamente il rispetto della soglia di 100.000 euro rilevante per il regime transfrontaliero di franchigia, né viceversa: si tratta di computi indipendenti, riferiti a presupposti normativi distinti, che vanno monitorati separatamente nel corso dell'anno.
Un'esemplificazione operativa
Checklist degli adempimenti
- Verificare, per l'anno in corso e per l'anno precedente, il volume d'affari complessivo realizzato nell'Unione europea rispetto alla soglia di 100.000 euro
- Verificare, Stato membro per Stato membro, la soglia nazionale di esenzione applicabile, comprese eventuali soglie settoriali
- Presentare la comunicazione preventiva tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, con i dati richiesti dal Provvedimento del 30 dicembre 2024 e successive modificazioni
- Attendere l'attribuzione del numero identificativo EX prima di applicare la franchigia nello Stato membro interessato
- Presentare la comunicazione trimestrale secondo il modello approvato con il Provvedimento del 28 marzo 2025
- Monitorare separatamente la soglia di permanenza nel regime forfettario nazionale (85.000 e 100.000 euro), tenendo conto anche degli incassi esteri
- Verificare periodicamente l'assenza di cause di decadenza, incluso l'obbligo di comunicazioni trimestrali non prive di operazioni per otto trimestri consecutivi
Domande frequenti
Il regime transfrontaliero di franchigia IVA e la soglia OSS di 10.000 euro sono lo stesso istituto?
No, si tratta di due istituti distinti che operano su piani diversi. La soglia di 10.000 euro determina in quale Stato membro è dovuta l'IVA sulle vendite a distanza intracomunitarie B2C e presuppone comunque l'applicazione dell'imposta, tramite OSS o identificazione diretta. Il regime transfrontaliero di franchigia, con soglia unionale di 100.000 euro, consente invece di non applicare l'IVA in uno o più Stati membri, per operazioni sia B2B sia B2C, previa comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate.
L'adesione al regime transfrontaliero di franchigia incide sulla permanenza nel regime forfettario nazionale?
I due regimi seguono presupposti e soglie autonome: quello forfettario nazionale ai fini reddituali (85.000 e 100.000 euro di ricavi o compensi, comprensivi degli importi incassati anche all'estero) e quello transfrontaliero ai fini IVA (100.000 euro di volume d'affari UE, oltre alla soglia nazionale dello Stato di esenzione). È possibile decadere dal regime transfrontaliero pur permanendo nel forfettario, o viceversa, secondo le esemplificazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025. La situazione va sempre verificata con il proprio commercialista.
Cosa succede se il volume d'affari UE supera 100.000 euro nel corso dell'anno?
Il superamento della soglia di 100.000 euro nel corso dell'anno determina il venir meno del diritto al regime transfrontaliero a partire dall'operazione che ha causato lo sforamento, con obbligo di applicare l'IVA ordinaria da quel momento negli Stati membri di esenzione interessati. Una nuova comunicazione preventiva può essere presentata solo a decorrere dall'anno civile successivo.
Come e quando viene attribuito il numero identificativo EX?
Dopo l'invio della comunicazione preventiva tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, gli Stati membri di esenzione indicati dispongono di un termine per eventuali obiezioni; in assenza di rilievi, secondo quanto previsto dai provvedimenti attuativi dell'Agenzia, il numero identificativo con suffisso EX viene attribuito entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, salvo che lo Stato membro richieda un termine supplementare per verifiche antielusive.
Il regime transfrontaliero di franchigia può decadere anche senza superamento delle soglie?
Sì. Oltre al superamento delle soglie di volume d'affari, la decadenza può derivare dalla cessazione dell'attività, da provvedimenti di cessazione d'ufficio della partita IVA, oppure, secondo quanto previsto dai provvedimenti attuativi, dalla presentazione di comunicazioni trimestrali a zero per otto trimestri civili consecutivi senza operazioni verso gli Stati membri di esenzione indicati.
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Fonti ufficiali consultate direttamente: Agenzia delle Entrate – Che cos'è il nuovo regime IVA per le piccole imprese · Agenzia delle Entrate – Chi può accedere · Agenzia delle Entrate – Requisiti di accesso per le piccole imprese stabilite in Italia · Agenzia delle Entrate – Normativa e prassi (D.Lgs. 180/2024, Circolare n. 13/E del 2025, Provvedimenti attuativi del 30/12/2024, 28/3/2025, 4/12/2025 e 10/12/2025). I contenuti dei singoli provvedimenti attuativi relativi al numero identificativo EX, ai termini di 35 giorni lavorativi e alle cause di decadenza per inattività sono riportati anche da fonti professionali specializzate che ne commentano il testo; il testo integrale dei provvedimenti è consultabile in formato PDF sulla pagina "Normativa e prassi" sopra indicata. Contenuto verificato al 3 settembre 2026; non costituisce consulenza fiscale personalizzata.