Quando un debito fiscale iscritto a ruolo diventa difficile da saldare in un'unica soluzione, la rateizzazione è lo strumento previsto dalla legge per dilazionare il pagamento su più mesi, evitando che il debito si aggravi con nuove azioni di riscossione.
Chi può chiedere la rateizzazione
Possono richiedere la rateizzazione tutti i contribuenti — persone fisiche, professionisti, imprese — titolari di cartelle esattoriali o avvisi affidati alla riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER). La richiesta si può presentare online tramite il portale AER con SPID, CIE o CNS, oppure allo sportello.
Quante rate si possono ottenere
- Rateizzazione su semplice richiesta — per somme fino a 120.000 euro comprese in ciascuna istanza, fino a 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria senza allegare la documentazione richiesta per i piani più lunghi.
- Rateizzazione documentata — per importi fino a 120.000 euro, se si chiedono da 85 a 120 rate nel 2025-2026, e per importi superiori a 120.000 euro, è necessario documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria secondo gli indicatori e i modelli previsti da AdER (ad esempio ISEE per le persone fisiche, indici di liquidità e sostenibilità del debito per le imprese); il piano può arrivare fino a 120 rate mensili (10 anni).
Il numero massimo di rate concedibili su semplice richiesta è inoltre destinato a salire progressivamente: 96 rate per le istanze presentate nel 2027-2028 e 108 rate dal 1° gennaio 2029, secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 110/2024. Conviene sempre verificare l'importo e il numero massimo di rate aggiornati al momento della richiesta.
Come si presenta la domanda
La domanda si presenta attraverso il portale online di Agenzia delle Entrate-Riscossione, indicando le cartelle o gli avvisi da rateizzare e il numero di rate richieste. Per importi contenuti la concessione è generalmente automatica; per importi più elevati o per piani a 120 rate è necessario allegare la documentazione a supporto della difficoltà economica.
Cosa succede se si salta una rata
Il numero di rate non pagate che determina la decadenza dipende dalla data della richiesta. Per le richieste presentate dal 16 luglio 2022 la decadenza si verifica con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive (art. 19, comma 3, DPR 602/1973). Per i piani più vecchi valgono le soglie previste all'epoca della richiesta. Dalla presentazione della domanda, e finché il piano è in regola, non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche né avviate nuove procedure esecutive, e i termini di prescrizione sono sospesi (art. 19, comma 1-quater). Una volta intervenuta la decadenza, l'intero debito residuo torna immediatamente esigibile e riprendono le azioni di riscossione (fermi, ipoteche, pignoramenti), senza possibilità di ottenere una nuova rateizzazione per lo stesso debito se non in casi particolari previsti dalla legge.
È quindi importante, in caso di difficoltà a pagare una rata, valutare per tempo un piano più lungo o altre soluzioni, prima che si verifichi la decadenza.
Rateizzazione e altri strumenti
La rateizzazione dilaziona il pagamento ma non riduce l'importo dovuto. Se invece l'atto alla base del debito è contestabile nel merito, gli strumenti da valutare sono altri: autotutela per errori evidenti, o ricorso se la pretesa è infondata. I due percorsi — rateizzazione e contestazione — non si escludono automaticamente a vicenda, ma vanno valutati insieme in base alla situazione specifica.
Le altre rateizzazioni: avvisi bonari, accertamento, rottamazione
La rateizzazione delle cartelle non è l'unica. Ogni fase del rapporto con il Fisco ha la sua, con regole diverse:
| Debito | Rate massime | Decadenza |
|---|---|---|
| Cartelle e avvisi affidati alla riscossione | 84 rate mensili su semplice richiesta (domande 2025-2026), fino a 120 documentando la difficoltà | 8 rate non pagate, anche non consecutive |
| Avviso bonario (controlli 36-bis e 36-ter) | 20 rate trimestrali, qualunque sia l'importo (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997) | Prima rata non pagata nei termini, o una rata successiva non pagata entro la scadenza della rata seguente (art. 15-ter DPR 602/1973) |
| Accertamento con adesione e acquiescenza | 8 rate trimestrali, 16 se le somme superano 50.000 euro (art. 8 D.Lgs. 218/1997) | Rata successiva alla prima non pagata entro la scadenza della rata seguente |
| Definizione agevolata 2026 | Fino a 54 rate bimestrali, per chi ha aderito entro il 30 aprile 2026 | Due rate non pagate, anche non consecutive |
Per l'avviso bonario conviene rateizzare subito, perché la sanzione resta ridotta: vedi la guida sull'avviso bonario. Per le cartelle vedi la guida su cosa fare quando arriva una cartella.
Domande frequenti
Quante rate posso ottenere per un debito fiscale?
Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, fino a 84 rate mensili su semplice richiesta per somme fino a 120.000 euro comprese nella singola istanza. Con richiesta documentata si può arrivare fino a 120 rate, secondo importo, indicatori e requisiti previsti dalla disciplina vigente.
Cosa succede se non pago una rata del piano di rateizzazione?
Per i piani richiesti dal 16 luglio 2022 in poi, la decadenza si verifica in via generale con il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive (per i piani più vecchi valgono soglie diverse): il debito residuo torna interamente esigibile e riprendono le azioni di riscossione.
Posso chiedere la rateizzazione se ho già ricevuto un pignoramento?
In alcuni casi è possibile richiedere la rateizzazione anche dopo l'avvio di procedure esecutive, ma gli effetti sulla procedura in corso dipendono dalla fase raggiunta: è opportuno valutare la situazione con un professionista prima di agire.
Fonti ufficiali
- DPR 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15-ter e 19, su Normattiva.
- D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, art. 13 (decorrenza della nuova disciplina della rateizzazione).
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 3-bis; D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 8.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82-101 (definizione agevolata).
Ultima verifica normativa: 20 ottobre 2026. Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità divulgativa e non sostituiscono una valutazione professionale sul caso concreto.
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