Entra in vigore oggi, 23 luglio 2026, il D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/1640 (AMLD VI) e ridisegna l'accesso al Registro dei titolari effettivi. Il provvedimento modifica il D.Lgs. 231/2007 e supera il modello di consultazione generalizzata: da oggi si accede solo dimostrando un collegamento con finalità antiriciclaggio.
Chi potrà consultare il Registro
La nuova disciplina, inserita nei nuovi articoli da 21-bis a 21-septies del decreto antiriciclaggio, distingue tre livelli di accesso:
- Autorità pubbliche (art. 21-bis): accesso diretto e immediato per MEF, Banca d'Italia, UIF, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, autorità giudiziaria e altri organismi elencati tassativamente;
- Soggetti obbligati antiriciclaggio (art. 21-ter): banche, intermediari e professionisti, previo accreditamento biennale presso la Camera di Commercio, solo per l'adeguata verifica della clientela;
- Soggetti con legittimo interesse (art. 21-quater): giornalisti, enti del Terzo settore, accademici e altri soggetti che dimostrino un interesse collegato alla prevenzione del riciclaggio.
Cosa possono vedere i soggetti con legittimo interesse
Nome e cognome, mese e anno di nascita, Paese di residenza e cittadinanza del titolare effettivo. Alcune categorie (giornalisti, Terzo settore, mondo accademico) accedono anche alle informazioni storiche e alla descrizione dell'assetto proprietario. La richiesta va motivata: la Camera di Commercio decide entro 12 giorni lavorativi e, se accolta, rilascia un certificato valido 3 anni.
Attenzione: non è ancora operativo
L'entrata in vigore del decreto non coincide con l'operatività del nuovo sistema. Entro 60 giorni dovranno essere aggiornate le specifiche tecniche, il disciplinare tecnico (previo parere del Garante Privacy) e adottato il provvedimento del Ministero delle Imprese che dichiari operativo il sistema. Solo da quel momento le nuove modalità di accesso saranno concretamente utilizzabili.
Il contesto: il via libera della Corte di Giustizia UE
Con la sentenza del 21 maggio 2026 (cause riunite C-684/24 e C-685/24), la Corte di Giustizia UE ha confermato la compatibilità del sistema italiano di raccolta dei dati sui titolari effettivi con il diritto europeo, superando i dubbi che avevano portato il Consiglio di Stato a sospendere in via cautelare l'operatività del Registro nel 2024.
Cosa fare fin da ora
Banche, intermediari, compagnie assicurative e professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio dovrebbero già rivedere le procedure di accreditamento e rinnovo, i sistemi di delega interna, la conservazione delle evidenze di consultazione e la formazione del personale coinvolto nell'adeguata verifica. Anche le imprese dovranno mantenere sempre aggiornati i dati sulla titolarità effettiva comunicati al Registro.
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