Cos'è il Concordato Preventivo Biennale
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è uno strumento che permette a imprese e professionisti soggetti agli ISA di concordare preventivamente con l'Agenzia delle Entrate il reddito su cui calcolare le imposte per due periodi d'imposta consecutivi. In pratica, l'Agenzia formula una proposta di reddito (e di valore della produzione ai fini IRAP) basata sui dati dichiarati negli anni precedenti e sugli indicatori ISA; se il contribuente accetta, quel reddito diventa la base imponibile per il biennio concordato, indipendentemente dal risultato economico effettivo — salvo le eccezioni previste per casi di cessazione o decadenza descritte più avanti.
L'obiettivo dichiarato dal legislatore è duplice: offrire ai contribuenti più affidabili un orizzonte di certezza fiscale per due anni (limitando i controlli basati su presunzioni semplici) e, allo stesso tempo, incentivare l'emersione spontanea di base imponibile. Il CPB 2026-2027 è il terzo ciclo dello strumento, dopo le esperienze 2024-2025 e 2025-2026, ed è stato modificato dal correttivo introdotto con il DL n. 38/2026 (convertito in legge) e dal DM 11 maggio 2026.
Chi può aderire al CPB 2026-2027
A partire dal periodo d'imposta 2025 l'accesso al concordato è riservato esclusivamente ai soggetti che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) senza alcuna causa di esclusione. Possono quindi valutare l'adesione per il biennio 2026-2027 le imprese e i professionisti che:
- applicano gli ISA per il periodo d'imposta 2025 (il punteggio di riferimento è quello relativo al 2025, senza possibilità di integrare ricavi o compensi per migliorarlo in vista dell'adesione);
- non rientrano in nessuna delle cause di esclusione dagli ISA elencate più avanti (ricavi/compensi oltre la soglia, regime forfettario, multiattività rilevante, inizio o cessazione dell'attività nell'anno, e così via);
- non superano, secondo l'art. 10 D.Lgs. 13/2024, la soglia complessiva di debiti tributari e contributivi definitivamente accertati prevista per l'accesso (di norma 5.000 euro): sono considerati diversamente i debiti oggetto di sospensione o di regolare rateazione, la cui posizione va verificata alla data rilevante prevista dalla disciplina.
Come funziona: la proposta e il reddito concordato
Il meccanismo si sviluppa in due fasi. Nella prima, il software ISA elabora — sulla base dei dati dichiarati per il periodo d'imposta di riferimento e degli indicatori economici e settoriali — una proposta di reddito concordato per ciascuno dei due anni del biennio. Nella seconda fase il contribuente, tramite il proprio intermediario, valuta la proposta e decide se accettarla entro il termine di adesione.
Una volta accettata, la proposta vincola entrambe le parti per il biennio: il contribuente dichiara e versa le imposte sul reddito concordato anche se il reddito effettivo risulta superiore, mentre l'Agenzia delle Entrate rinuncia, salvo i casi tipizzati di decadenza, alla pretesa di maggiori imposte anche se il reddito effettivamente prodotto è più alto di quello concordato. Se il reddito effettivo risulta invece inferiore a quello concordato, le imposte restano comunque dovute sul reddito concordato — è questo il principale elemento di rischio da valutare prima di aderire.
Scadenze 2026: adesione entro il 2 novembre
Per il biennio 2026-2027 il termine di adesione alla proposta di concordato era stato prorogato al 31 ottobre 2026; poiché questa data cade di sabato, la scadenza effettiva slitta al 2 novembre 2026, come confermato dalla circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 dell'Agenzia delle Entrate. La scelta si formalizza telematicamente insieme al modello REDDITI 2026 (riferito al periodo d'imposta 2025), oppure in via autonoma inviando il solo modello CPB con il frontespizio di Redditi 2026, e vale per i due periodi d'imposta successivi, 2026 e 2027. Possono aderire sia i contribuenti che scelgono il CPB per la prima volta, sia chi, avendo già aderito per il biennio 2024-2025, intende accettare la nuova proposta per il 2026-2027.
I nuovi tetti massimi agli incrementi di reddito
Una delle principali novità del biennio 2026-2027 è l'introduzione di tetti massimi all'incremento di reddito che la proposta di concordato può richiedere rispetto al reddito dichiarato nel periodo precedente. Il limite dipende dal punteggio ISA ottenuto dal contribuente:
| Punteggio ISA 2025 | Incremento massimo rispetto al reddito dell'anno precedente |
|---|---|
| 10 | 10% |
| Da 9 a meno di 10 | 15% |
| Da 8 a meno di 9 | 25% |
| Da 6 a meno di 8 | 30% |
| Da 1 a meno di 6 | 35% |
Il meccanismo del calmiere, in precedenza previsto solo per i contribuenti più affidabili, è stato esteso a tutte le fasce di punteggio ISA con il correttivo 2026-2027, introdotto per rendere la proposta più sostenibile e prevedibile ed evitare che il concordato richieda incrementi di reddito eccessivi rispetto alla storia recente del contribuente, uno dei motivi che nei primi due cicli aveva scoraggiato molte adesioni. Verificare l'esatta articolazione sul DM 11 maggio 2026 e sui relativi allegati prima di applicarla a un caso concreto.
L'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato
Sulla parte di reddito concordato che eccede il reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente (al netto delle componenti straordinarie) è possibile optare per un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP, con aliquota che varia in base al punteggio ISA del periodo di riferimento:
| Punteggio ISA | Aliquota imposta sostitutiva |
|---|---|
| 8, 9 o 10 | 10% |
| 6 o 7 | 12% |
| Fino a 5 | 15% |
A partire dal biennio 2025-2026 le aliquote agevolate si applicano solo fino a un importo massimo di 85.000 euro di maggior reddito concordato. Sull'eventuale eccedenza il maggior reddito concordato è assoggettato alla tassazione ordinaria: per i contribuenti persone fisiche si applica l'aliquota marginale IRPEF, che nello scaglione più alto è oggi pari al 43%; per i soggetti IRES si applica invece l'aliquota proporzionale IRES prevista dalla disciplina vigente (art. 20-bis D.Lgs. 13/2024). Questo tetto va tenuto presente soprattutto dai contribuenti con redditi già elevati, per i quali il vantaggio dell'imposta sostitutiva si riduce oltre quella soglia.
Gli ISA: come funzionano e a cosa servono
Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) sono strumenti statistico-economici che misurano, sulla base di dati contabili e strutturali, il grado di affidabilità fiscale di imprese e professionisti, assegnando un punteggio da 1 a 10. Il punteggio viene calcolato automaticamente dal software dell'Agenzia delle Entrate in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI) ed è specifico per ciascuna attività economica (identificata dal codice ATECO).
Con il decreto del 31 marzo 2026 sono stati revisionati 85 indici, applicabili al periodo d'imposta 2025 e quindi al modello REDDITI 2026. Un punteggio elevato (in particolare 8, 8,5, 9 o 10) comporta benefici concreti: esonero dal visto di conformità per le compensazioni fino a 70.000 euro annui ai fini IVA e 50.000 euro ai fini IRPEF/IRAP, esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici e dagli accertamenti sintetici, riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento. Un punteggio basso, al contrario — tipicamente pari o inferiore a 6 — segnala il contribuente come a rischio nelle strategie di controllo dell'Agenzia, anche incrociando i dati con l'archivio dei rapporti finanziari.
Cause di esclusione dagli ISA
Il modello ISA non si applica — e di conseguenza il contribuente resta escluso anche dal concordato preventivo biennale — nei seguenti casi principali:
- ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro nel periodo d'imposta;
- inizio, cessazione o non normale svolgimento dell'attività nel corso dell'anno;
- applicazione del regime forfettario o di altri regimi che escludono l'ISA;
- multiattività rilevante: esercizio di due o più attività d'impresa quando i ricavi delle attività diverse da quella prevalente superano il 30% del totale;
- partecipazione a un gruppo IVA, per chi svolge l'attività in tale ambito;
- alcune tipologie di società cooperative e consortili che operano esclusivamente a favore dei soci.
In presenza di una causa di esclusione ISA occorre verificare le istruzioni del modello ISA 2026 e il relativo codice di esclusione: gli obblighi di compilazione o di trasmissione dei dati non sono identici per tutte le cause previste.
I vantaggi del concordato preventivo biennale
Per chi decide di aderire, il CPB offre alcuni benefici premiali indipendenti dal punteggio ISA:
- esclusione dagli accertamenti ordinari basati su presunzioni semplici e dagli accertamenti sintetici, salvo le cause tipizzate di decadenza;
- esonero dal visto di conformità entro le soglie previste per le compensazioni di crediti (70.000 euro IVA, 50.000 euro IRPEF e IRAP);
- certezza del carico fiscale per due periodi d'imposta, utile per la pianificazione finanziaria e per l'accesso al credito;
- per chi rinnova l'adesione dopo il primo biennio, possibilità di accedere a un regime di ravvedimento delle annualità pregresse con imposta sostitutiva agevolata delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP (circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026).
I benefici aggiuntivi per chi rinnova l'adesione
La circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 dell'Agenzia delle Entrate — che sostituisce la prassi precedente sul CPB e la riordina anche alla luce del decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026) — riconosce alcuni benefici ulteriori, rispetto a quelli ordinari, a chi rinnova l'adesione per un secondo biennio consecutivo (cioè a chi, avendo già aderito al CPB 2024-2025, accetta anche la proposta per il 2026-2027):
- esonero dal visto di conformità più ampio: fino a 100.000 euro annui per le compensazioni IVA e fino a 70.000 euro per le imposte dirette e l'IRAP (contro le soglie ordinarie di 70.000 e 50.000 euro);
- esonero da visto di conformità o garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro;
- anticipo di due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- possibilità di rateizzare senza interessi, per i periodi d'imposta oggetto del concordato, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte;
- accesso a un regime di ravvedimento delle annualità pregresse, con imposta sostitutiva agevolata delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP.
Questi benefici si aggiungono, senza sostituirli, a quelli ordinari del CPB descritti nel paragrafo precedente, validi per chi aderisce per la prima volta e per chi rinnova.
Cessazione e decadenza: le differenze
Sono due situazioni distinte, con effetti molto diversi, che è importante non confondere prima di aderire.
| Cessazione | Decadenza | |
|---|---|---|
| Cause tipiche | Eventi eccezionali (calamità naturali, danni rilevanti ai locali o ai beni, impossibilità di accesso ai locali, sospensione dell'attività del principale cliente o fornitore), cessazione o modifica sostanziale dell'attività, liquidazione, affitto o cessione dell'azienda | Dichiarazione infedele o omessa, omessi versamenti, attività non dichiarate, comunicazioni di dati rilevanti ai fini ISA inesatte che alterano in modo significativo il reddito concordato |
| Effetto sul biennio | Il concordato cessa di produrre effetti dal periodo d'imposta in cui si verifica la causa; l'anno già concluso resta confermato con i relativi benefici | Il concordato viene travolto per l'intero biennio, comprese le annualità apparentemente già chiuse |
| Conseguenze economiche | Si torna a dichiarare il reddito effettivo solo dal periodo di cessazione in avanti | Si versano le imposte sul maggiore tra reddito concordato e reddito effettivo per entrambi gli anni, con sanzioni e interessi |
Conviene aderire al concordato preventivo biennale?
Non esiste una risposta valida per tutti: la convenienza dipende dalla situazione specifica del contribuente e va valutata caso per caso insieme al proprio commercialista, confrontando la proposta ricevuta con le previsioni realistiche sull'andamento dell'attività nel biennio.
| A favore dell'adesione | Elementi di cautela |
|---|---|
| Attività stabile o in crescita prevista per il biennio | Attività con fatturato variabile o in probabile contrazione |
| Interesse a ridurre il rischio di controlli basati su presunzioni | Proposta di reddito percepita come troppo distante dai dati storici |
| Punteggio ISA già medio-alto, imposta sostitutiva conveniente | Punteggio ISA basso, aliquota sostitutiva meno vantaggiosa |
| Necessità di pianificare con certezza il carico fiscale (es. per finanziamenti) | Possibili eventi eccezionali attesi nel biennio (es. ristrutturazioni, cambi di attività) |
Checklist prima di aderire
- Verifica di non rientrare in nessuna causa di esclusione ISA per il periodo d'imposta 2025
- Analisi della proposta di reddito concordato confrontata con l'andamento reale degli ultimi periodi
- Simulazione del carico fiscale con e senza adesione, inclusa l'imposta sostitutiva applicabile in base al punteggio ISA
- Valutazione di eventuali debiti tributari pregressi da definire prima dell'adesione
- Verifica delle previsioni di business per il biennio 2026-2027 (nuove assunzioni, investimenti, eventi straordinari)
- Adesione entro il 2 novembre 2026 (termine ordinario 31 ottobre, prorogato perché cade di sabato) tramite il software dedicato, in accordo con il proprio commercialista
Domande frequenti
Chi può aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027?
Possono aderire i soggetti che applicano gli ISA per il periodo d'imposta 2025 senza alcuna causa di esclusione. Dal 2025 l'accesso è riservato esclusivamente ai contribuenti ISA: chi applica il regime forfettario o rientra in un'altra causa di esclusione non può aderire.
Qual è la scadenza per aderire al CPB 2026-2027?
Il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2026, è stato prorogato al 2 novembre 2026 poiché il 31 ottobre cade di sabato (circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 dell'Agenzia delle Entrate). La scelta si formalizza insieme alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025, oppure in via autonoma inviando il solo modello CPB con il frontespizio di Redditi 2026.
Cosa succede se il reddito effettivo è inferiore a quello concordato?
Le imposte restano comunque dovute sul reddito concordato, non su quello effettivo. È il principale rischio da valutare prima di aderire, soprattutto per attività con fatturato instabile.
Qual è la differenza tra cessazione e decadenza dal concordato?
La cessazione si verifica per eventi tipizzati (calamità, cessazione o modifica sostanziale dell'attività) e produce effetti solo dal periodo in cui si verifica la causa. La decadenza, dovuta a violazioni come dichiarazione infedele o omessi versamenti, travolge invece l'intero biennio, comprese le annualità già chiuse.
Quanto si paga di imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato?
L'aliquota varia dal 10% al 15% in base al punteggio ISA (10% con punteggio 8-10, 12% con punteggio 6-7, 15% con punteggio fino a 5), applicata alla parte di reddito concordato eccedente il reddito dell'anno precedente, fino a un massimo di 85.000 euro; oltre questa soglia si applica l'aliquota IRPEF massima del 43%.
Il concordato preventivo biennale è obbligatorio?
No, l'adesione è sempre facoltativa. Il contribuente riceve la proposta dall'Agenzia delle Entrate ma resta libero di non accettarla e di continuare a dichiarare il reddito effettivo.
Quali benefici in più spettano a chi rinnova l'adesione al CPB?
La circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 dell'Agenzia delle Entrate riconosce a chi rinnova l'adesione per un secondo biennio consecutivo benefici aggiuntivi: esonero dal visto di conformità fino a 100.000 euro per l'IVA e 70.000 euro per le imposte dirette e l'IRAP, esonero da visto o garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro, anticipo di due anni dei termini di decadenza per l'accertamento, rateizzazione senza interessi di saldo e acconto e accesso a un regime di ravvedimento agevolato delle annualità pregresse.
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, disciplina del concordato preventivo biennale, in particolare artt. 10 e 20-bis.
- D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88; D.Lgs. 148/2026.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026; D.M. 11 maggio 2026 (metodologia della proposta).
- D.M. 31 marzo 2026 (approvazione degli ISA revisionati per il periodo d'imposta 2025).
Ultima verifica normativa: 20 ottobre 2026. Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità divulgativa e non sostituiscono una valutazione professionale sul caso concreto.
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