Per anni le spedizioni di piccolo valore provenienti da fuori dall'Unione europea sono entrate senza dazi: sotto i 150 euro valeva una franchigia. Quella franchigia non esiste più. L'Unione l'ha sostituita con un dazio fisso e temporaneo, e nello stesso periodo sono stati introdotti due contributi sulle spedizioni, che le notizie spesso confondono tra loro.
Per un consumatore il cambiamento si traduce in qualche euro in più per pacco. Per chi vende online, e in particolare per chi lavora in dropshipping o si rifornisce da fornitori in Cina, Stati Uniti, Regno Unito o Turchia, incide sul margine di ogni ordine e richiede di rivedere prezzi, condizioni di consegna e impostazioni della piattaforma.
- Dazio forfettario UE: 3 euro per tipologia di articolo, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, sulle merci vendute a distanza in spedizioni fino a 150 euro.
- Commissione di gestione UE (handling fee): 2 euro per articolo, prevista dal mese di novembre 2026.
- Contributo nazionale italiano: 2 euro per spedizione, rinviato al 1° dicembre 2026.
- IVA all'importazione: resta dovuta come prima, con o senza IOSS.
Cosa è cambiato dal 1° luglio 2026
Il Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, ha soppresso la franchigia dai dazi per le spedizioni di valore trascurabile e ha introdotto un dazio doganale forfettario temporaneo di 3 euro. Secondo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il dazio si applica alle merci che hanno tre caratteristiche insieme:
- sono vendute a distanza, cioè tramite e-commerce;
- sono spedite da un Paese terzo;
- hanno un valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro per spedizione.
Il dazio vale a prescindere dal regime IVA utilizzato: IOSS, regime speciale del corriere o IVA ordinaria. Sono escluse le merci che beneficiano di accordi commerciali preferenziali o di misure dell'Unione doganale, a condizione che l'IVA non sia riscossa tramite IOSS e che la merce sia dichiarata con il tracciato H1. La misura è transitoria: dal 1° luglio 2028, quando entrerà in funzione la piattaforma doganale europea per l'e-commerce, queste merci torneranno al dazio ordinario della tariffa doganale.
Come si conta un "articolo"
È il punto che genera più equivoci. Il dazio non si paga per pezzo e non si paga per pacco, ma per tipologia di articolo: un gruppo di merci della stessa spedizione con la stessa classificazione tariffaria. Gli esempi pubblicati dall'Agenzia delle Dogane sono chiari:
| Contenuto della spedizione | Articoli | Dazio |
|---|---|---|
| 5 magliette | 1 | 3 euro |
| 1 maglietta e 1 orologio | 2 | 6 euro |
Ne deriva una conseguenza pratica: un ordine con molte tipologie di prodotti diversi paga molto di più di un ordine con più pezzi dello stesso prodotto, anche a parità di valore. Per questo la classificazione tariffaria di ogni prodotto deve essere corretta e coerente nei dati inviati in dogana.
Chi deve pagare il dazio
Il dazio è a carico del dichiarante doganale, cioè del venditore o dell'importatore. Rientrano in questa definizione il titolare IOSS, chi utilizza il regime speciale per il pagamento dell'IVA all'importazione e il rappresentante indiretto, di solito il corriere o lo spedizioniere. Solo in casi rarissimi il dichiarante è il consumatore. Chi abbia poi il costo a carico in termini economici dipende dalle condizioni di vendita: lo vediamo più avanti.
La commissione di gestione UE da 2 euro
La seconda misura è una commissione di gestione, in inglese handling fee. Non è un dazio: è un prelievo che copre i costi delle autorità doganali per lo sdoganamento delle merci vendute a distanza. La base giuridica è il nuovo codice doganale dell'Unione, il Regolamento (UE) 2026/2108; l'importo è fissato da un regolamento delegato adottato dalla Commissione il 21 settembre 2026, che stabilisce 2 euro per articolo.
Tre elementi da tenere presenti:
- si conta per articolo, con la stessa logica del dazio di 3 euro;
- riguarda le merci vendute a distanza a clienti nell'Unione, e secondo il testo della Commissione si applica anche alle vendite a distanza di valore superiore a 150 euro;
- si applica dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento delegato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'Agenzia delle Dogane ne indica l'introduzione nel mese di novembre 2026.
Alla data di questa guida la data esatta di applicazione dipende dalla pubblicazione del regolamento delegato. La aggiorneremo appena sarà ufficiale.
Il contributo italiano da 2 euro per spedizione
La terza misura è nazionale. La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi da 126 a 128) ha introdotto un contributo di 2 euro per ogni spedizione di valore dichiarato non superiore a 150 euro proveniente da Paesi extra-UE, a copertura delle spese amministrative dei controlli doganali. Il contributo è esigibile al momento dell'importazione definitiva ed è riscosso dagli uffici doganali. Le modalità operative sono state fissate dall'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 37 del 30 dicembre 2025.
Secondo le indicazioni dell'Agenzia, il contributo riguarda tutte le spedizioni destinate all'Italia entro quel valore: gli acquisti dei consumatori sulle piattaforme, gli acquisti di imprese e operatori economici e anche gli invii tra privati.
La partenza del contributo è stata rinviata due volte:
- dal 1° luglio al 1° ottobre 2026, con l'articolo 15 del decreto legge n. 107/2026;
- dal 1° ottobre al 1° dicembre 2026, con l'articolo 4 del decreto legge 17 settembre 2026, n. 162 (Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026), come comunicato dall'Agenzia delle Dogane con avviso del 23 settembre 2026.
Il decreto legge n. 162/2026 deve essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione. In sede di conversione il testo può cambiare: prima di inserire il contributo nei prezzi conviene controllare l'ultimo aggiornamento dell'Agenzia.
E l'IVA? Il ruolo dell'IOSS
Le misure appena descritte si aggiungono all'IVA, non la sostituiscono. Dal 2021 l'IVA è dovuta su tutte le importazioni, anche di pochi euro. Per le vendite a distanza di beni importati in spedizioni fino a 150 euro il venditore può usare lo sportello unico per le importazioni (IOSS): incassa l'IVA al momento dell'acquisto, la versa con una dichiarazione mensile e il pacco viene sdoganato senza ulteriore riscossione dell'IVA.
L'IOSS riguarda solo l'IVA. Chi lo usa paga comunque il dazio forfettario e gli altri oneri sulle spedizioni. Senza IOSS, l'IVA viene riscossa all'importazione, di solito dal corriere, che la addebita al destinatario. In Italia la base imponibile dell'IVA all'importazione comprende anche i dazi (articolo 69 del DPR n. 633/1972).
Per i rapporti tra IOSS, OSS e vendite a distanza verso altri Paesi UE il riferimento è la guida sul commercio elettronico indiretto e il regime OSS.
Chi è davvero interessato tra chi vende online
Chi vende in dropshipping da fornitori extra-UE
È il caso più esposto. Ogni ordine parte da un magazzino fuori dall'Unione e arriva al cliente come spedizione autonoma: si applicano il dazio di 3 euro per articolo, la commissione di gestione UE quando sarà operativa e, per le consegne in Italia, il contributo nazionale. Su un prodotto venduto a 20 o 30 euro questi importi pesano in modo significativo sul margine.
Chi importa merce per rivenderla da un magazzino in Italia o in UE
Chi acquista lo stock all'ingrosso e lo importa con una normale dichiarazione doganale non vende a distanza nel momento dell'importazione: il dazio forfettario di 3 euro e la commissione per le vendite a distanza non riguardano quell'operazione, che paga i dazi ordinari della tariffa doganale. Le successive vendite ai clienti partono dall'Unione e non subiscono queste misure. È uno dei motivi per cui, con le nuove regole, il magazzino europeo può diventare più conveniente del dropshipping diretto.
L'impresa che compra piccole forniture da fuori UE
Ricambi, campioni o materiali acquistati da un'impresa per la propria attività non sono vendite a distanza a consumatori, quindi il dazio forfettario non si applica. Però la franchigia sotto i 150 euro non c'è più: si paga il dazio ordinario previsto per quella merce, che per molti prodotti è pari a zero ma non per tutti. Si pagano inoltre l'IVA all'importazione e, dal 1° dicembre salvo ulteriori rinvii, il contributo nazionale. Per chi ha partita IVA in regime ordinario l'IVA all'importazione è detraibile; per chi è in regime forfettario è un costo.
Chi vende da un magazzino in Italia
Chi spedisce dall'Italia a clienti italiani o europei non è toccato direttamente, ma lo è indirettamente: le nuove regole riducono il vantaggio di prezzo dei venditori extra-UE che spedivano pacchi esenti da dazi.
Un esempio di calcolo
Un cliente italiano acquista su un negozio online una maglietta e un cappellino, per un valore complessivo di 45 euro. La merce parte dal magazzino del fornitore in Cina e il venditore non usa l'IOSS. Supponiamo che maglietta e cappellino rientrino in due voci tariffarie diverse.
| Voce | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Dazio forfettario UE | 2 articoli × 3 euro | 6,00 euro |
| Commissione di gestione UE (quando operativa) | 2 articoli × 2 euro | 4,00 euro |
| Contributo nazionale (dal 1° dicembre 2026, salvo rinvii) | 1 spedizione × 2 euro | 2,00 euro |
| IVA all'importazione | 22% di (45 + 6) | 11,22 euro |
| Totale oneri | 23,22 euro |
Su un ordine da 45 euro gli oneri possono superare il 50% del valore della merce. L'esempio è semplificato: considera solo il dazio nella base dell'IVA e ignora eventuali diritti del corriere per lo sdoganamento, che variano da operatore a operatore. Con l'IOSS l'IVA sarebbe stata incassata al momento dell'acquisto, ma gli altri importi resterebbero dovuti.
Cosa deve controllare chi vende online
- Chi è il dichiarante delle tue spedizioni. Chiedi al fornitore, alla piattaforma o al corriere chi presenta la dichiarazione doganale e a nome di chi. Da questo dipende chi è tenuto al pagamento.
- Le condizioni di consegna. Se vendi "dazi inclusi" (DDP), dazio e oneri sono un tuo costo e vanno nel prezzo. Se il cliente li paga alla consegna, devi indicarlo chiaramente prima dell'acquisto: le sorprese alla consegna generano rifiuti del pacco e resi.
- I prezzi. Ricalcola il margine dei prodotti venduti in dropshipping con gli importi per articolo e per spedizione. Valuta se raggruppare le spedizioni o se spostare le referenze più vendute in un magazzino UE.
- Le impostazioni della piattaforma. Shopify e gli altri sistemi di e-commerce permettono di calcolare dazi e imposte all'importazione al checkout. Verifica che siano aggiornati alle nuove regole e che i codici tariffari dei prodotti siano corretti.
- Gli identificativi di prodotto. Dal 1° novembre 2026 i codici identificativi del prodotto (PID) diventano obbligatori nelle dichiarazioni. Verifica con il fornitore o lo spedizioniere che vengano trasmessi.
- L'IOSS. Se vendi a consumatori merce spedita da fuori UE, valuta con il tuo commercialista se registrarti all'IOSS, direttamente o tramite un intermediario. Migliora l'esperienza di consegna, ma non elimina il dazio.
- La contabilità. Conserva le bollette doganali e registra correttamente dazi, IVA all'importazione e contributi: hanno trattamenti fiscali diversi.
Domande frequenti
Il dazio di 3 euro si paga per ogni pezzo del pacco?
No. Si paga per tipologia di articolo, cioè per ogni gruppo di merci con la stessa classificazione tariffaria. Cinque magliette uguali in una spedizione pagano 3 euro; una maglietta e un orologio pagano 6 euro, perché sono due tipologie diverse.
Chi paga dazi e tasse sui pacchi extra-UE: il venditore o il cliente?
Il dazio è dovuto dal dichiarante doganale: il venditore o l'importatore, il titolare IOSS, chi usa il regime speciale del corriere o il rappresentante indiretto. Il cliente finale è chiamato a pagare solo in casi residuali. Nella pratica, chi sostiene il costo dipende da come è impostata la vendita: se il prezzo include dazi e oneri (consegna DDP) li paga il venditore, altrimenti il corriere li chiede al destinatario alla consegna.
La commissione di gestione UE di 2 euro e il contributo italiano di 2 euro sono la stessa cosa?
No, sono due prelievi distinti. La commissione di gestione (handling fee) è una misura dell'Unione europea, calcolata per articolo, prevista dal mese di novembre 2026. Il contributo italiano è previsto dalla legge di bilancio 2026, si paga per spedizione e la sua partenza è stata rinviata al 1° dicembre 2026. Se entrambi diventano operativi, si sommano al dazio di 3 euro.
Da quando si paga il contributo nazionale di 2 euro?
Il contributo era previsto dal 1° luglio 2026, poi è stato rinviato al 1° ottobre e successivamente al 1° dicembre 2026, con l'articolo 4 del decreto legge n. 162 del 17 settembre 2026. Il decreto deve essere convertito in legge: prima di applicarlo conviene verificare l'ultimo avviso dell'Agenzia delle Dogane.
Compro piccole forniture per la mia attività da un fornitore extra-UE: pago il dazio di 3 euro?
Il dazio forfettario di 3 euro riguarda le merci vendute a distanza ai consumatori. Un acquisto tra imprese non rientra in quella misura, ma con l'abolizione della franchigia anche le spedizioni sotto i 150 euro pagano il dazio ordinario previsto dalla tariffa doganale per quella merce, oltre all'IVA all'importazione. Secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Dogane il contributo nazionale di 2 euro riguarda anche le spedizioni tra imprese.
Se sono registrato all'IOSS non pago più niente in dogana?
L'IOSS riguarda solo l'IVA: permette di incassarla al momento dell'acquisto e di versarla con una dichiarazione mensile, senza riscossione all'arrivo del pacco. Non esonera dal dazio di 3 euro né dagli altri oneri sulle spedizioni, che restano dovuti.
Fonti ufficiali
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Spedizioni di modico valore da Paesi extra-UE: le novità dal 1 luglio 2026, con domande frequenti e circolare n. 17/2026.
- Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, sulla soppressione della franchigia e sul dazio forfettario temporaneo.
- Regolamento delegato della Commissione C(2026) 6694 del 21 settembre 2026, che fissa l'importo della commissione di gestione dell'Unione (documento del Consiglio 13480/26).
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi da 126 a 128; Agenzia delle Dogane, circolare n. 37 del 30 dicembre 2025.
- Decreto legge n. 107/2026, articolo 15; decreto legge 17 settembre 2026, n. 162, articolo 4; Agenzia delle Dogane, avviso del 23 settembre 2026.
- FiscoOggi, Contributo spedizioni extra-Ue: partenza rimandata al 1° ottobre (30 giugno 2026).
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 69, sulla base imponibile dell'IVA all'importazione.
Ultima verifica normativa: 20 ottobre 2026. La disciplina è in evoluzione: date e importi della commissione di gestione UE e del contributo nazionale possono cambiare con provvedimenti successivi. Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità divulgativa e non sostituiscono una valutazione professionale sul caso concreto.
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