Guida · IVA internazionale

Fattura a clienti esteri: come si emette per servizi e beni, UE ed extra UE

Il trattamento IVA di una fattura estera dipende da tre domande: beni o servizi, impresa o privato, Unione europea o fuori. Ecco le regole per ciascun caso, le diciture da indicare, i termini di emissione e come si trasmette la fattura.

Fatturare a un cliente estero non significa semplicemente togliere l'IVA. Il trattamento dipende da tre elementi: se vendi beni o servizi, se il cliente è un'impresa o un privato, e se si trova nell'Unione europea o fuori. Da questi dipendono la dicitura da riportare in fattura, il termine di emissione, gli adempimenti successivi e il modo di trasmettere il documento. Questa guida mette in ordine i casi più frequenti per professionisti e imprese.

Il quadro in una tabella

OperazioneIVA italianaAnnotazione in fatturaAdempimenti
Servizi generici a impresa UENo (art. 7-ter)«Inversione contabile»Fattura entro il 15 del mese successivo; Intrastat servizi
Servizi generici a impresa extra-UENo (art. 7-ter)«Operazione non soggetta»Trasmissione dei dati tramite SdI
Servizi a privato, UE o extra-UEDi regola sì (art. 7-ter, comma 1, lettera b)Fattura ordinaria con IVAEccezioni per immobili, trasporti, servizi elettronici e altri casi
Beni a impresa UENo: cessione intracomunitaria non imponibile (art. 41 D.L. 331/1993)Riferimento all'art. 41Cliente con numero identificativo UE; prova del trasporto; Intrastat
Beni spediti fuori UENo: esportazione non imponibile (art. 8 DPR 633/1972)Riferimento all'art. 8Documentazione doganale di uscita
Beni venduti online a privati UEFino a 10.000 euro annui sì, oltre IVA del Paese del clienteSecondo il casoRegime OSS oltre la soglia

Servizi a imprese: la regola del Paese del cliente

Per le prestazioni di servizi generiche, come consulenze, sviluppo software, marketing, design o traduzioni, l'operazione si considera effettuata in Italia quando è resa a un soggetto passivo stabilito in Italia (art. 7-ter, comma 1, lettera a, DPR 633/1972). Se il cliente è un'impresa o un professionista estero, quindi, l'IVA italiana non si applica.

Alcuni servizi seguono regole proprie, indipendentemente da dove è stabilito il cliente: i servizi relativi a immobili si tassano dove si trova l'immobile, il trasporto di passeggeri in proporzione alla distanza percorsa, la ristorazione dove è eseguita (art. 7-quater DPR 633/1972). Questi casi vanno verificati prima di emettere la fattura.

Servizi a privati

Se il cliente è un privato, la regola generale si inverte: il servizio reso da un soggetto passivo stabilito in Italia si considera effettuato in Italia (art. 7-ter, comma 1, lettera b) e si applica l'IVA italiana, anche se il privato vive all'estero. Fanno eccezione, tra gli altri, i servizi relativi a immobili esteri e i servizi elettronici, di telecomunicazione e di radiodiffusione resi a privati di altri Paesi UE: oltre 10.000 euro annui si applica l'IVA del Paese del cliente, che si può versare con il regime OSS (art. 7-octies DPR 633/1972 e art. 59-quater della direttiva 2006/112/CE). Corsi online, abbonamenti e contenuti scaricabili rientrano spesso in questa categoria.

Beni a imprese UE: la cessione intracomunitaria

La vendita di beni trasportati in un altro Stato UE a un cliente soggetto d'imposta è una cessione intracomunitaria non imponibile (art. 41 D.L. 331/1993). La non imponibilità richiede che:

La fattura si emette entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione (art. 46, comma 2, D.L. 331/1993). Se uno dei requisiti manca, ad esempio perché la partita IVA del cliente non risulta valida, la cessione rischia di essere riqualificata come imponibile in Italia.

Beni spediti fuori dall'UE: l'esportazione

Le cessioni di beni trasportati fuori dall'Unione europea a cura del venditore, o per suo conto, sono esportazioni non imponibili (art. 8, comma 1, lettera a, DPR 633/1972). La prova dell'uscita è il documento doganale, che va conservato insieme alla fattura. Per le vendite online di piccoli importi verso clienti di Paesi extra-UE contano anche le regole doganali e fiscali del Paese di destinazione.

Verificare il cliente prima di fatturare

Per le operazioni tra imprese UE il primo controllo è la partita IVA del cliente nell'archivio VIES della Commissione europea, che conferma se il numero è abilitato alle operazioni intracomunitarie. Per i servizi il fornitore può considerare il cliente un soggetto passivo se ne ottiene il numero identificativo e ne verifica la validità (art. 18 del Regolamento di esecuzione UE 282/2011). Per i clienti extra-UE servono elementi che dimostrino che il cliente è un'impresa, come la registrazione commerciale o fiscale nel suo Paese. Conviene conservare la verifica insieme alla fattura.

Come si compila e si trasmette la fattura

I dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia vanno trasmessi all'Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015). In pratica si emette una fattura elettronica con codice destinatario «XXXXXXX», indicando il codice natura dell'operazione: tra gli altri N2.1 per le operazioni non soggette ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, N3.1 per le esportazioni, N3.2 per le cessioni intracomunitarie. Al cliente si invia una copia in PDF, perché il SdI non consegna all'estero. Le regole generali sono nella guida alla fatturazione elettronica.

Se il compenso è in valuta estera, la fattura indica anche il controvalore in euro. Ai fini delle imposte sui redditi, i compensi in valuta si convertono al cambio del giorno in cui sono percepiti, per chi applica il principio di cassa (art. 9, comma 2, TUIR).

Il regime forfettario e i clienti esteri

Il forfettario non applica l'IVA, ma per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi applica le regole sul luogo delle prestazioni degli articoli 7-ter e seguenti (art. 1, comma 58, lettera d, legge 190/2014). In fattura si indicano quindi sia il regime forfettario sia il trattamento dell'operazione. I compensi incassati da clienti esteri concorrono alle soglie di 85.000 e 100.000 euro per la permanenza nel regime. Esempi concreti per chi lavora con piattaforme e brand esteri sono nelle guide su sponsorizzazioni e collaborazioni con i brand e sul regime forfettario.

Checklist prima di emettere la fattura

Domande frequenti

Come si fattura una consulenza a un'azienda di un altro Paese UE?

Senza IVA italiana: per i servizi generici resi a un soggetto passivo UE l'operazione è territorialmente rilevante nel Paese del cliente (art. 7-ter DPR 633/1972). In fattura si indica la partita IVA comunitaria del cliente e l'annotazione «inversione contabile»; la fattura si emette entro il 15 del mese successivo e l'operazione va indicata negli elenchi Intrastat dei servizi resi.

E se il cliente è fuori dall'Unione europea?

Per i servizi generici resi a un'impresa extra-UE l'operazione non è soggetta a IVA in Italia: la fattura riporta l'annotazione «operazione non soggetta» (art. 21, comma 6-bis, lettera b, DPR 633/1972). Per le cessioni di beni spediti fuori dall'UE si applica invece la non imponibilità delle esportazioni (art. 8 DPR 633/1972).

La fattura al cliente estero va inviata tramite il Sistema di Interscambio?

I dati delle operazioni con l'estero vanno comunque trasmessi tramite il Sistema di Interscambio (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015). La soluzione più semplice è emettere la fattura elettronica con codice destinatario «XXXXXXX» e inviare al cliente una copia in PDF.

Come verifico che il cliente UE abbia una partita IVA valida?

Con l'archivio VIES della Commissione europea, che conferma se il numero è attivo per le operazioni intracomunitarie. Per le cessioni di beni la non imponibilità richiede che il cliente abbia comunicato il proprio numero identificativo (art. 41, comma 2-ter, D.L. 331/1993). Conviene conservare la stampa della verifica.

Se sono in regime forfettario cambia qualcosa?

Il forfettario non applica comunque l'IVA, ma deve seguire le regole sul luogo delle prestazioni (art. 1, comma 58, legge 190/2014) e indicarle in fattura insieme al regime. I compensi dai clienti esteri contano per le soglie di 85.000 e 100.000 euro.

Fonti ufficiali

Ultima verifica normativa: 20 ottobre 2026. Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità divulgativa e non sostituiscono una valutazione professionale sul caso concreto.

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