Le collaborazioni con i brand sono spesso la prima vera fonte di guadagno di un creator: un post sponsorizzato, una campagna con più contenuti, prodotti ricevuti in cambio di una recensione, un codice sconto con commissione. Dal punto di vista fiscale sono prestazioni di servizi, e vanno documentate e dichiarate come tali. Questa guida spiega come si inquadra ciascuna forma di collaborazione, come si fattura e quali regole cambiano se il brand è estero. Il quadro generale sulla tassazione di YouTuber, TikToker e altri creator è nella guida alla fiscalità dei content creator.
Le forme di collaborazione con i brand
| Collaborazione | Cosa ricevi | Come si inquadra |
|---|---|---|
| Post o campagna sponsorizzata | Un compenso in denaro | Prestazione di servizi da fatturare |
| Prodotti in cambio di contenuti | Beni o servizi del brand | Compenso in natura; ai fini IVA è una permuta |
| Link di affiliazione e codici sconto | Una commissione sulle vendite | Compenso per l'attività di promozione |
| Regalo senza alcuna richiesta | Un prodotto, senza obblighi | Non è il corrispettivo di una prestazione |
| Campagne tramite agenzia | Il compenso pagato dall'agenzia | Prestazione resa all'agenzia, che è il tuo cliente |
In tutti i casi vale la regola generale: se le collaborazioni sono ricorrenti e organizzate, l'attività è abituale e serve la partita IVA. Una collaborazione isolata può rientrare nel lavoro autonomo occasionale, ma non esiste una soglia di importo o di follower che la renda tale automaticamente.
Come si fattura una sponsorizzazione
La fattura per una campagna è una normale fattura elettronica per prestazione di servizi, trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Oltre ai dati obbligatori, conviene descrivere con precisione la prestazione: numero e tipo di contenuti, piattaforme, periodo di pubblicazione, eventuale cessione dei diritti d'uso. Una descrizione chiara è la prima difesa in caso di controllo. Le regole operative sono nella guida alla fatturazione elettronica.
Cosa cambia in base al regime:
- Regime ordinario: la fattura verso un brand italiano si emette con IVA al 22%. Se il compenso è reddito di lavoro autonomo e il brand è un sostituto d'imposta, il brand trattiene una ritenuta d'acconto del 20% sull'imponibile e la versa all'Erario (art. 25 DPR 600/1973).
- Regime forfettario: la fattura si emette senza IVA, indicando la norma di riferimento del regime, con l'imposta di bollo di 2 euro se l'importo supera 77,47 euro. La ritenuta non si applica: il creator rilascia al committente una dichiarazione in cui indica di essere in regime forfettario (art. 1, comma 67, legge 190/2014). Requisiti e calcolo dell'imposta sono nella guida al regime forfettario.
- Attività inquadrata come impresa: se l'attività è organizzata in forma d'impresa, la ritenuta prevista per il lavoro autonomo di norma non si applica. L'inquadramento dipende da come l'attività è svolta e va valutato sul caso concreto, anche ai fini della gestione INPS.
Prodotti in cambio di contenuti: come si tassano
È la situazione più frequente e quella su cui si sbaglia più spesso: il brand invia prodotti e chiede in cambio uno o più contenuti. Anche se non circola denaro, c'è uno scambio tra due prestazioni.
Imposte sui redditi
Il valore dei beni ricevuti è un compenso in natura. Il TUIR prevede che i compensi in natura si valutino in base al valore normale dei beni e dei servizi (art. 9, comma 2), e per il lavoro autonomo il reddito comprende tutte le somme e i valori in genere percepiti in relazione all'attività (art. 54). Lo stesso vale per un creator in regime forfettario: il valore dei prodotti è un compenso, su cui si applica il coefficiente di redditività.
IVA: la permuta e la nuova base imponibile dal 2026
Ai fini IVA lo scambio di beni contro servizi è una permuta: le due operazioni sono considerate separatamente, ciascuna soggetta all'imposta secondo le proprie regole (art. 11 DPR 633/1972). Il brand documenta la cessione dei prodotti, il creator in regime ordinario fattura la prestazione promozionale.
La base imponibile delle permute è cambiata. Oggi l'art. 13, comma 2, lettera d), del DPR 633/1972 stabilisce che è il valore monetario dei beni e dei servizi indicato nel contratto, che in ogni caso non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle operazioni di ciascuna parte. La regola è stata introdotta dalla legge di bilancio 2026 (legge 199/2025, commi 138-139) e riformulata dal D.L. 38/2026, convertito dalla legge 88/2026. Si applica alle operazioni eseguite in base a contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Prima valeva il valore normale.
Nella pratica: scrivi nel contratto o nell'accordo il valore dei prodotti e quello della prestazione. È la base per la fattura e per dimostrare, in caso di controllo, come è stato determinato l'imponibile.
Regali senza obblighi: quando non sono un compenso
Un'azienda può inviare un prodotto senza chiedere nulla: nessun post, nessuna recensione, nessuna citazione del marchio. In questo caso manca la prestazione di cui il prodotto sarebbe il corrispettivo. Il confine è sottile, perché spesso l'invio è accompagnato da un'aspettativa implicita di visibilità. Non esiste una prassi ufficiale specifica sul punto: conta ciò che è stato concordato, quindi conviene conservare email e messaggi con l'azienda. Se poi il prodotto viene effettivamente promosso su richiesta del brand, va trattato come compenso in natura.
Link di affiliazione e codici sconto
Con l'affiliazione il creator riceve una commissione sulle vendite generate dal proprio link o codice. Le commissioni sono compensi per l'attività di promozione e vanno dichiarate. Se sono ricorrenti, contribuiscono a rendere l'attività abituale, anche quando i singoli importi sono bassi.
Molti programmi di affiliazione sono gestiti da società estere: in questo caso valgono le regole sui committenti esteri descritte qui sotto. Se invece il programma è gestito da una società italiana, va verificato se la commissione rientri tra le provvigioni soggette alla ritenuta specifica dell'art. 25-bis DPR 600/1973.
Collaborazioni con brand esteri
Il quadro generale delle fatture estere è nella guida su come fatturare a clienti esteri. Quando il brand è un soggetto passivo IVA estero, le prestazioni di servizi generiche sono territorialmente rilevanti nel Paese del committente (art. 7-ter DPR 633/1972). La fattura italiana si emette quindi senza IVA, con l'indicazione che l'operazione non è soggetta all'imposta in Italia. Se il cliente è stabilito in un altro Stato UE, l'IVA è assolta da lui con il meccanismo dell'inversione contabile; per i clienti extra-UE l'operazione resta fuori dal campo IVA italiano. La fattura va comunque trasmessa tramite il Sistema di Interscambio.
Sul fronte dei redditi non cambia nulla: il compenso è tassato in Italia se il creator è residente. Gli importi in valuta estera si convertono al cambio del giorno in cui sono percepiti (art. 9, comma 2, TUIR). Un brand estero non applica ritenute italiane.
Agenzie e talent manager
Quando la campagna passa da un'agenzia, il cliente del creator è l'agenzia: la fattura va intestata a lei, non al brand. Se un talent manager trattiene una percentuale, quella provvigione è un costo del creator. In regime ordinario è deducibile se documentata; nel regime forfettario i costi non si deducono, perché il reddito si calcola con il coefficiente di redditività. Il contratto con il manager deve chiarire chi incassa e chi fattura.
Checklist per ogni collaborazione
- Un accordo scritto con prestazioni, tempi, diritti d'uso e valore di prodotti e compensi.
- Chi è il cliente: brand o agenzia, italiano o estero, soggetto passivo IVA o privato.
- Fattura elettronica con descrizione precisa dei contenuti realizzati.
- Ritenuta d'acconto o dichiarazione di regime forfettario, se il committente è italiano.
- Per i prodotti ricevuti: valore indicato nel contratto e documento del brand.
- Report delle commissioni di affiliazione conservati con le date di accredito.
Per i dati che le piattaforme trasmettono al Fisco, i codici ATECO e i contributi INPS vedi la guida completa sulla fiscalità dei content creator.
Domande frequenti
I prodotti ricevuti da un brand in cambio di un post vanno dichiarati?
Sì, se il prodotto è il corrispettivo di una prestazione promozionale concordata. Ai fini delle imposte sui redditi i compensi in natura si valutano al valore normale (art. 9, comma 2, TUIR). Ai fini IVA lo scambio è una permuta: per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026 la base imponibile è il valore indicato nel contratto, che non può essere inferiore ai costi sostenuti.
Il brand italiano deve applicare la ritenuta d'acconto sul mio compenso?
Se il compenso è reddito di lavoro autonomo e il brand è un sostituto d'imposta, sì: la ritenuta è del 20% (art. 25 DPR 600/1973). Non si applica se sei in regime forfettario e rilasci l'apposita dichiarazione al committente (art. 1, comma 67, legge 190/2014).
Un brand estero mi paga una campagna: devo mettere l'IVA in fattura?
Di norma no, se il brand è un soggetto passivo IVA: per le prestazioni di servizi generiche rese a un committente estero l'operazione non è territorialmente rilevante in Italia (art. 7-ter DPR 633/1972). Se il cliente è stabilito in un altro Stato UE, l'imposta è assolta da lui con il reverse charge.
Le commissioni da link di affiliazione sono un reddito?
Sì. Sono compensi per l'attività di promozione e, se ricorrenti, concorrono a rendere abituale l'attività. Se il programma è gestito da una società estera si applicano le regole viste per i committenti esteri.
Un regalo inviato da un'azienda senza nessuna richiesta è un compenso?
Se non è collegato ad alcuna prestazione, cioè non c'è nessun obbligo di pubblicare, recensire o citare il marchio, non è il corrispettivo di un servizio. Non esiste però una prassi ufficiale specifica: conta ciò che è stato concordato, ed è utile conservare le comunicazioni con l'azienda.
Fonti ufficiali
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 3, 7-ter, 11 e 13, comma 2, lettera d), su Normattiva.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 138-139; D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 1, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 (base imponibile IVA delle permute).
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 9, comma 2, e 54, su Normattiva.
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, artt. 25 e 25-bis (ritenute su lavoro autonomo e provvigioni).
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario), in particolare il comma 67.
Ultima verifica normativa: 20 ottobre 2026. Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità divulgativa e non sostituiscono una valutazione professionale sul caso concreto.
Collabori con i brand?
Inquadramento, fatture e contratti vanno impostati prima della prima campagna. Prenota una consulenza con il Dott. Luca Pirozzi, commercialista a Napoli, in studio o in videochiamata.
Prenota una consulenzaScopri il servizio di consulenza fiscale per content creator e influencer →