Vendere corsi online è una delle attività digitali più diffuse: videocorsi registrati, percorsi in abbonamento, masterclass in diretta, lezioni individuali in videochiamata. Dal punto di vista fiscale queste forme non sono uguali. Cambiano la natura del servizio ai fini IVA, il Paese in cui l'IVA è dovuta, l'obbligo di fattura e il modo in cui si dichiara il reddito. Questa guida spiega come inquadrare ciascuna.
Corso registrato o lezione in diretta: la differenza che conta
La normativa europea distingue tra servizi prestati tramite mezzi elettronici e servizi in cui internet è solo un canale di comunicazione. Sono servizi elettronici quelli forniti attraverso internet la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, con un intervento umano minimo (art. 7 del Regolamento di esecuzione UE 282/2011). Tra questi rientrano tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato, comprese le classi virtuali, e gli esercizi corretti automaticamente (allegato I, punto 5).
| Formato | Inquadramento IVA |
|---|---|
| Videocorso registrato, accesso a una piattaforma di lezioni | Di regola servizio elettronico |
| Test ed esercizi corretti automaticamente | Servizio elettronico |
| Lezione in diretta, individuale o di gruppo, in cui il docente interagisce | Non è servizio elettronico: il contenuto è fornito da un insegnante tramite collegamento remoto (art. 7, paragrafo 3, lettera j) |
| Consulenza individuale via email o videochiamata | Non è servizio elettronico |
Molti corsi sono misti: videolezioni registrate più sessioni dal vivo. In questi casi va valutato quale componente prevale e come è strutturato il prezzo.
Quale IVA si applica
Clienti privati in Italia
Si applica l'IVA italiana al 22%. Il forfettario non applica l'IVA.
Clienti privati in altri Paesi UE
Per i servizi elettronici resi a privati di altri Stati UE si applica, oltre una soglia di 10.000 euro annui, l'IVA del Paese del cliente. La soglia è unica e comprende anche le vendite a distanza di beni verso privati UE. Oltre la soglia l'IVA estera si dichiara e si versa con il regime OSS, senza aprire una posizione in ogni Paese (art. 7-octies DPR 633/1972 e art. 59-quater della direttiva 2006/112/CE). Il funzionamento dell'OSS è spiegato nella guida su commercio elettronico e OSS.
Per le lezioni in diretta a privati, che non sono servizi elettronici, vale la regola generale: si applica l'IVA italiana (art. 7-ter, comma 1, lettera b, DPR 633/1972).
Clienti imprese e professionisti
Se il corso è venduto a un'impresa, ad esempio per la formazione dei dipendenti, valgono le regole tra soggetti passivi: IVA italiana per i clienti italiani, nessuna IVA italiana per i clienti esteri, con le diciture indicate nella guida su come fatturare a clienti esteri.
L'esenzione per le lezioni scolastiche e universitarie
Sono esenti da IVA le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale, oltre alle prestazioni didattiche rese da istituti o scuole riconosciuti e dagli altri soggetti indicati dalla norma (art. 10, comma 1, n. 20, DPR 633/1972). Un corso di marketing, di fotografia o di crescita personale venduto da un professionista non rientra in questa esenzione.
Fatture e registrazione delle vendite
Per i servizi elettronici resi a privati la fattura non è obbligatoria se il cliente non la richiede (art. 22, comma 1, n. 6-ter, DPR 633/1972). Le vendite vanno comunque registrate e dichiarate: i report della piattaforma di vendita o del sistema di pagamento, con Paese del cliente e importi, sono la base della contabilità e, oltre la soglia, della dichiarazione OSS. Se il cliente è un'impresa o un professionista italiano, va emessa la fattura elettronica.
Vendere tramite piattaforme
Molti corsi sono venduti su piattaforme e marketplace. Il punto da chiarire è chi vende al cliente finale:
- se la piattaforma vende il corso in nome proprio e ti riconosce una quota, il tuo cliente è la piattaforma: emetti una fattura alla piattaforma per la tua quota, con le regole sui committenti esteri se ha sede all'estero, e l'IVA verso gli studenti è gestita dalla piattaforma;
- se la piattaforma è solo uno strumento tecnico, per ospitare i video o incassare i pagamenti, e vendi in nome tuo, i clienti sono gli studenti e gli obblighi IVA verso di loro sono tuoi.
La risposta si trova nei termini di servizio della piattaforma. Le commissioni e gli abbonamenti pagati a piattaforme estere sono servizi ricevuti dall'estero, da integrare con il reverse charge: vedi la guida su Shopify e reverse charge, dove il meccanismo è lo stesso.
Il reddito: partita IVA e regime forfettario
Vendere corsi in modo continuativo è un'attività abituale: serve la partita IVA, con il codice ATECO che descrive l'attività svolta. Nel regime forfettario il reddito si calcola applicando ai compensi incassati il coefficiente di redditività del codice ATECO; per le attività di istruzione il coefficiente dell'allegato 4 alla legge 190/2014 è del 78%. Il forfettario non applica l'IVA sulle vendite in Italia, ma per i servizi elettronici a privati UE oltre la soglia di 10.000 euro deve applicare l'IVA del Paese del cliente: è uno dei punti più delicati per chi vende corsi in più Paesi.
Checklist per chi vende corsi online
- Distingui i corsi registrati, servizi elettronici, dalle lezioni dal vivo.
- Verifica se le materie rientrano nell'esenzione per le lezioni scolastiche e universitarie.
- Monitora le vendite a privati di altri Paesi UE rispetto alla soglia di 10.000 euro.
- Leggi i termini della piattaforma per capire chi vende allo studente.
- Integra con il reverse charge le fatture delle piattaforme e dei servizi esteri.
- Conserva i report di vendita con il Paese di ciascun cliente.
Domande frequenti
Un corso online registrato è un servizio elettronico ai fini IVA?
Di regola sì, se la fruizione è essenzialmente automatizzata, come un videocorso registrato o un percorso con test corretti automaticamente: il Regolamento UE 282/2011 include l'insegnamento a distanza automatizzato tra i servizi prestati tramite mezzi elettronici. Non lo è una lezione in diretta in cui l'insegnante usa internet solo come mezzo di comunicazione con lo studente.
Quale IVA applico se vendo un videocorso a un privato francese?
Finché le vendite a distanza di beni e i servizi elettronici verso privati di altri Paesi UE restano entro 10.000 euro annui complessivi, di regola si applica l'IVA italiana. Oltre la soglia si applica l'IVA del Paese del cliente, che si può dichiarare e versare con il regime OSS.
Devo emettere fattura per ogni corso venduto a privati?
Per i servizi elettronici resi a privati la fattura non è obbligatoria se il cliente non la richiede (art. 22, comma 1, n. 6-ter, DPR 633/1972). Le vendite vanno comunque registrate e dichiarate. Se il cliente è un'impresa o un professionista italiano, va emessa la fattura elettronica.
Le lezioni private online sono esenti da IVA?
Sono esenti le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale (art. 10, comma 1, n. 20, DPR 633/1972). I corsi su altri argomenti, come marketing, fotografia o sviluppo personale, non rientrano in questa esenzione, salvo che siano resi da istituti o scuole riconosciuti o dagli altri soggetti indicati dalla norma.
Se vendo i corsi tramite una piattaforma, chi è il mio cliente?
Dipende dal contratto. Se la piattaforma vende il corso in nome proprio agli studenti e ti riconosce una quota, il tuo cliente è la piattaforma e la fatturi tu, applicando le regole sui committenti esteri se ha sede all'estero. Se invece la piattaforma è solo uno strumento tecnico e vendi in nome tuo, i clienti sono gli studenti.
Fonti ufficiali
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, art. 7 e allegato I, punto 5, su EUR-Lex.
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 7-ter, 7-octies, 10, comma 1, n. 20, e 22, comma 1, n. 6-ter, su Normattiva.
- Direttiva 2006/112/CE, art. 59-quater (soglia di 10.000 euro per i servizi elettronici a privati UE).
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 e allegato 4 (regime forfettario e coefficienti).
Ultima verifica normativa: 20 ottobre 2026. Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità divulgativa e non sostituiscono una valutazione professionale sul caso concreto.
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